Disciplina delle modalità operative per la presentazione delle istanze da parte delle stazioni appaltanti e delle condizioni di accesso per l’anno 2024 al Fondo adeguamento prezzi
Indice
Articolo 1 – Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalita’ operative e le condizioni di accesso al Fondo di cui all’art. 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 (di seguito «Fondo»), istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito «Ministero»).
2. Le disposizioni relative al Fondo si applicano alle ipotesi previste dall’art. 26, commi 6-bis, 6-ter e 12 del decreto-legge n. 50 del 2022, e in particolare:
agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonche’ agli accordi quadro di cui all’art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita’ dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui al citato art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo di cui all’art. 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilita’ dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
agli appalti pubblici di lavori, nonche’ agli accordi quadro di lavori di cui all’art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa’ del gruppo Ferrovie dello Stato, dell’ANAS S.p.a. e degli altri soggetti di cui al Capo I del Titolo VI della Parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attivita’ previste nel citato Capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell’art. 26, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022;
ai contratti affidati a contraente generale dalle societa’ del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50 del 2022, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024.
Articolo 2 – Risorse del Fondo
Alla copertura degli oneri, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Articolo 3 – Accesso alle risorse del Fondo
1. I soggetti tenuti all’applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativamente ai contratti di cui all’art. 26, commi 6-bis e 6-ter del decreto-legge n. 50 del 2022 e i soggetti di cui al comma 12 del medesimo art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, in presenza dei presupposti citati nel medesimo articolo, chiedono l’accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata telematicamente alla Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero, entro il 31 gennaio 2025.
2. L’istanza di accesso alle risorse del Fondo e’ inserita nella piattaforma dedicata, raggiungibile al link https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalita’ ivi indicate. La piattaforma e’ operativa fino al 31 gennaio 2025.
3. L’istanza di cui al comma 2 comprende:
i dati del contratto d’appalto (CUP e CIG);
i dati desunti dal prospetto (da non allegare in piattaforma) di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
il dato dell’entita’ delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
il dato dell’entita’ delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell’art. 26, commi 6-bis, quarto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale e’ formulata l’istanza di accesso al Fondo;
l’entita’ del contributo richiesto;
gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvista, del conto corrente bancario ordinario, l’indicazione del funzionario delegato, o l’assegnazione per competenza e cassa, per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.
4. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare l’istanza di accesso al Fondo durante le seguenti finestre temporali:
I finestra temporale: dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024;
II finestra temporale: dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024;
III finestra temporale: dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024;
IV finestra temporale: dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025.
Articolo 4 – Esame delle domande ed erogazione delle risorse
1. Il Ministero esamina le istanze presentate ai sensi dell’art. 3 e decide cumulativamente su di esse secondo l’ordine di presentazione delle domande, con decreti direttoriali adottati secondo la seguente tempistica:
entro il 31 maggio 2024, per le istanze presentate dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024;
entro il 31 agosto 2024, per le istanze presentate dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024;
entro il 30 novembre 2024, per le istanze presentate dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024;
entro il 28 febbraio 2025, per le istanze presentate dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025.
2. Nei decreti direttoriali di cui al comma 1 sono indicate, altresi’, le istanze che non sono accolte e i motivi dell’esclusione.
E’ fatta salva la facolta’ per le stazioni appaltanti di ripresentare le istanze rigettate, entro il termine massimo previsto dall’art. 3, comma 1. Il rigetto della domanda riproposta e’ adottato con provvedimento espressamente motivato.
3. Entro trenta giorni dall’adozione dei decreti di riconoscimento delle somme di cui al comma 1, il Ministero provvede all’assegnazione delle risorse e al loro trasferimento alle stazioni appaltanti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino al limite massimo di spesa previsto dall’art. 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 2022.
Articolo 5 – Disposizioni finanziarie
1. All’attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 6 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di controllo, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento