Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, anzitutto, precisa che la valutazione propria del sub – procedimento avente a oggetto la verifica di congruità di un’offerta presentata nell’ambito di una gara pubblica è rimessa alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è globale e sintetica, dovendo non concentrarsi in modo esclusivo e parcellizzato su singole voci dell’offerta, bensì accertare l’affidabilità della stessa nel suo complesso considerata e non già delle singole voci che la compongono (Cons. Stato, Ad. plen. n. 36 del 2012; III, 14 maggio 2021, n. 3917; V, 14 giugno 2013, n. 3314; IV, 22 marzo 2013, n. 1633; III, 14 febbraio 2012, n. 710; V, 1° ottobre 2010, n. 7262; 11 marzo 2010, n. 1414). Ed invero, come più volte affermato dalla giurisprudenza, il procedimento di verifica dell’anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto; pertanto, la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (tra le tante, Cons. di Stato, V, 2 maggio 2019, n. 2879; III, 29 gennaio 2019, n. 726; V, 23 gennaio 2018, n. 430; 30 ottobre 2017, n. 4978). L’esito della gara può infatti essere travolto solo quando il giudizio negativo sul piano dell’attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economicamente non plausibile e insidiata da indici strutturali di carente affidabilità a garantire la regolare esecuzione del contratto volto al perseguimento dell’interesse pubblico (Consiglio di Stato, sez. V, 24.03.2023 n. 3085). L’accertamento della serietà dell’offerta va, dunque, condotto sulla base delle giustificazioni fornite dalla concorrente che l’ha presentata (Cons. Stato, sez. V, 25 maggio 2023, n. 5137) e la valutazione sulla congruità dell’offerta resa dalla stazione appaltante, poiché espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile in giudizio solo in caso di illogicità o irragionevolezza, erroneità fattuale o difetto di istruttoria, che ne attestino l’inattendibilità complessiva (Cons. Stato, Ad. plen. n. 36 del 2012, cit.; sez. V, 17 gennaio 2014, n. 162; 26 settembre 2013, n. 4761; 18 agosto 2010, n. 5848; 22 febbraio 2011, n. 1090; 23 novembre 2010, n. 8148). Il giudice amministrativo non può, infatti, operare una verifica autonoma delle singole voci dell’offerta sovrapponendo così la propria valutazione tecnica al giudizio – non erroneo né illogico – formulato dall’organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto, pena l’indebita invasione della sfera propria della pubblica amministrazione (Cons. Stato, V, 17 gennaio 2014, n. 162; IV, 27 giugno 2011, n. 3862; V, 28 ottobre 2010, n. 7631).
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Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Verifica di congruità dell’offerta – Discrezionalità tecnica della stazione appaltante – Sindacato del giudice amministrativo
Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia 5 novembre 2024 n. 880
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