Il rito accelerato PNRR (art. 12-bis del DL n. 68 del 2022) si applica non solo alle procedure riguardanti, in senso stretto, la realizzazione di interventi finanziati con il PNRR (procedimenti finalistici) ma anche a quelle procedure che, in qualche misura, risultano rispetto ad esse collegate per presupposizione (procedimenti strumentali). Ipotesi quest’ultima che si riscontra, ad esempio, anche nel caso di scelta dei tecnici che saranno poi chiamati a redigere i progetti PNRR e a seguire la loro realizzazione. Si veda in proposito il tenore della richiamata disposizione processuale secondo cui il suddetto rito accelerato trova applicazione allorché “il ricorso ha ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR”.
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Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Rito accelerato PNRR – Art. 12-bis del d.l. n. 68/2022
Consiglio di Stato sez. V 30 settembre 2024 n. 7842
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