E’ inammissibile il ricorso avente ad oggetto due distinti provvedimenti di esclusione, ciascuno relativo ad un diverso lotto della procedura di gara, adottati all’esito di due diversi segmenti della procedura, laddove fra gli stessi non sussista nessun vincolo di connessione appartenendo gli stessi ad una diversa sequenza procedimentale, e non risultando conseguentemente sussistente l’identità di causa petendi che consente l’impugnazione cumulativa di più provvedimenti. Infatti, ai sensi dell’art. 120 comma 13 c.p.a. “Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l’impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se sono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto”.
Al fine di individuare le condizioni di ammissibilità del ricorso cumulativo deve, essere chiarito preliminarmente il significato delle parole “avverso lo stesso atto”. Sul punto, il Consiglio di Stato ha recentemente osservato che la previsione non può che alludere ai casi in cui più lotti d’una stessa gara siano regolati, sotto qualche profilo comune, da un unico atto endoprocedimentale (atto non “plurimo” […]bensì “ad oggetto plurimo” con riguardo ai lotti: come il bando, il disciplinare di gara, la composizione della commissione giudicatrice, la determinazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche, ecc.) il quale si assume viziato, e che può essere immediatamente gravato ove lesivo o – più spesso – viziare per derivazione le aggiudicazioni finali, per l’appunto impugnate con unico ricorso (Consiglio di Stato, Sez. III, 1° febbraio 2023, n. 1120). È stato, altresì, chiarito (cfr. Tar Roma, sez. II sentenza n. 10078 del 13 giugno 2023) che in caso di gare pubbliche in cui siano presentate offerte per più lotti, l’impugnazione può essere proposta con ricorso cumulativo soltanto se vengano dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto, nel presupposto che l’atto impugnato riguardi tutti i lotti oggetto di gara, ma sempre “ferma restando l’ammissibilità dell’impugnazione anche di più atti, comuni a tutti i lotti, purché tra loro connessi perché appartenenti alla medesima sequenza o azione amministrativa” (Consiglio di Stato sez. V, 27 settembre 2022 n. 8837).
Ne deriva che la corretta lettura dell’art. 120, comma 11 bis, c.p.a. (oggi art. 120 comma 13 c.p.a.), in coerenza con la precedente giurisprudenza (ex multis cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2016, n. 449), è quella secondo cui il ricorso cumulativo avverso più atti di gara può essere proposto soltanto se le censure sollevate siano idonee a comportare l’annullamento di atti procedimentali comuni a tutti i lotti e tra loro connessi, perché solo in questo caso la medesima causa petendi e la connessione giustificano la trattazione congiunta di diverse domande di annullamento. Va, quindi, ribadito che l’ammissibilità del ricorso cumulativo contro gli atti di una gara divisa in lotti resta subordinata all’articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni (ad esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione della commissione giudicatrice, la determinazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche ecc.) alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni, sussistendo, infatti, in questi casi una identità di causa petendi e una articolazione del petitum che risulta giustificata dalla riferibilità delle diverse domande di annullamento alle medesime ragioni fondanti la pretesa caducatoria che, a sua volta, ne legittima la trattazione congiunta (Cons. Stato, III, 15/05/2018, n. 2892; id, III, 15 luglio 2019, n. 4926; CGARS, 7 gennaio 2020, n. 17).
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Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Ricorso cumulativo – Procedura di gara suddivisa in lotti – Presentazione di offerte per più lotti
TAR Calabria Reggio Calabria sez. I 16/9/2024 n. 568
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