1. Sussiste la giurisdizione amministrativa sull’impugnazione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione al subappalto, emesso dalla stazione appaltante a seguito dell’avvenuta risoluzione del contratto di subappalto, avendo la causa ad oggetto un provvedimento amministrativo di ritiro in autotutela di un precedente provvedimento amministrativo ampliativo.
2. E’ infondato nel merito il ricorso con il quale venga contestata la legittimità del provvedimento di revoca dell’autorizzazione al subappalto, emesso dalla stazione appaltante a seguito dell’avvenuta risoluzione del contratto di subappalto, stante la natura vincolata dell’atto impugnato. Infatti, quella di avvalersi di un subappaltatore è una scelta imprenditoriale, che compete solo all’operatore economico principale. Pertanto, a fronte della dichiarazione dell’appaltatore di non volersi più avvalere del subappalto, segue meccanicamente la revoca dell’originaria autorizzazione, non essendo ammissibile, da parte della stazione appaltante, alcuna valutazione circa la fondatezza delle ragioni (economiche, giuridiche o aziendali) poste a fondamento della scelta. Stante la sopra indicata natura vincolata dell’atto di revoca, che non richiede accertamenti sul sottostante rapporto contrattuale, esulano dalla giurisdizione amministrativa, anche solo incidentale, gli eventuali profili di responsabilità civile che dovessero insorgere tra le due parti private.
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Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Revoca dell’autorizzazione al subappalto a seguito dell’avvenuta risoluzione del contratto di subappalto – Giurisdizione amministrativa – Atto avente natura vincolata
TAR Campania Salerno sez. II 28 novembre 2024 n. 2306
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