1. Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto afferente ad una posizione di interesse legittimo, la controversia avente ad oggetto la richiesta dell’impresa di adeguamento del corrispettivo e conseguente riconoscimento del compenso revisionale, qualora la clausola di revisione periodica del prezzo ex art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 abbia una formulazione generica, essendo il riconoscimento della revisione frutto di valutazioni aventi natura tecnico-discrezionale dell’Amministrazione.
Infatti, alla stregua dell’art. 133, primo comma, lettera e), n. 2, del cod. proc. amm., infatti, le controversie in tema di revisione dei prezzi sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo sia che la contestazione riguardi la spettanza della stessa revisione (come nel caso di specie), sia che afferisca alla determinazione dell’esatto suo importo come quantificato dal concreto provvedimento applicativo (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 2157/2022), essendo ormai superato il tradizionale orientamento interpretativo secondo cui al Giudice Amministrativo spettavano le sole controversie relative all’an della pretesa alla revisione del prezzo, mentre competevano al Giudice Ordinario le questioni inerenti alla quantificazione del compenso.
Più in particolare, è stato precisato che “nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere e servizi pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in conformità alla previsione di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), sussiste nell’ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente, attribuendo a quest’ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione, mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell’appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell’ambito della giurisdizione ordinaria” (Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 35952 del 2021).
2. È da considerarsi illegittimo, e pertanto impugnabile dinnanzi al giudice amministrativo, il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di riconoscimento della revisione del prezzo. In questo caso, l’amministrazione è condannata, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, c.p.a., a pronunciarsi espressamente sulla predetta istanza. Va tuttavia precisato che costituisce pacifica acquisizione giurisprudenziale che l’istituto della revisione prezzi consiste in procedimento finalizzato al compimento di un’attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, al quale è sotteso l’esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale nei confronti del privato contraente (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 6/9/2022, n. 7756; id. sez. III, 14/11/2018, n. 6421; T.A.R. Piemonte, sez. I, 15/4/2022, n. 377; T.A.R. Puglia, sez. III, 14/1/2022, n. 63); pertanto, la natura discrezionale del potere sollecitato con l’istanza in esame esclude in questa sede una pronuncia sulla fondatezza della relativa istanza, essendo la relativa valutazione riservata all’amministrazione e non potendo, ex art. 34, comma 2, c.p.a., il giudice amministrativo pronunciarsi “con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”. La declaratoria dell’obbligo di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza va, dunque, intesa, nel senso che resta impregiudicato il contenuto della relativa valutazione discrezionale. Per costante orientamento, infatti, (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9 gennaio 2017 n. 25) “l’obbligatoria inserzione di una clausola di revisione periodica del prezzo, da operare sulla base di un’istruttoria condotta dai competenti organi tecnici dell’Amministrazione, non comporta anche il diritto all’automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto che l’Amministrazione proceda agli adempimenti istruttori normativamente sanciti; – in tal senso si è ripetutamente pronunciata la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sezione V, 22 dicembre 2014, n. 6275 e 24 gennaio 2013, n. 465), rilevando che la posizione dell’appaltatore è di interesse legittimo, quanto alla richiesta di effettuare la revisione in base ai risultati dell’istruttoria, poiché questa è correlata ad una facoltà discrezionale riconosciuta alla stazione appaltante (Cassazione, Sezioni Unite, 31 ottobre 2008, n. 26298), che deve effettuare un bilanciamento tra l’interesse dell’appaltatore alla revisione e l’interesse pubblico connesso al risparmio di spesa, ed alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato; – l’istituto della revisione prezzi si atteggia secondo un modello procedimentale volto al compimento di un’attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, modello che sottende l’esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale dell’Amministrazione nei confronti del privato contraente, potendo quest’ultimo collocarsi su un piano di equiordinazione con l’Amministrazione solo con riguardo a questioni involgenti l’entità della pretesa; – la qualificazione in termini autoritativi del potere di verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, comporta che il privato contraente potrà avvalersi solo dei rimedi e delle forme tipiche di tutela dell’interesse legittimo. Ne deriva che sarà sempre necessaria l’attivazione – su istanza di parte – di un procedimento amministrativo nel quale l’Amministrazione dovrà svolgere l’attività istruttoria volta all’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, compito che dovrà sfociare nell’adozione del provvedimento che riconosce il diritto al compenso revisionale e ne stabilisce anche l’importo. In caso di inerzia da parte della stazione appaltante, a fronte della specifica richiesta dell’appaltatore, quest’ultimo potrà impugnare il silenzio inadempimento prestato dall’Amministrazione, ma non potrà demandare in via diretta al giudice l’accertamento del diritto, non potendo questi sostituirsi all’Amministrazione rispetto ad un obbligo di provvedere gravante su di essa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 24 gennaio 2013 n. 465)” (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, Sez. III, Sent., 23/02/2024, n. 273).
LEGGI QUI IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Revisione prezzi – Riparto di giurisdizione – Silenzio serbato dall’amministrazione – Ricorso avverso il silenzio
TAR Campania Napoli sez. II 21 maggio 2024 n. 3281
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