In tema di revisione prezzi, deve osservarsi che qualora le modalità della eventuale revisione vengano disciplinate direttamente dalle parti con una clausola avente un contenuto specifico, autosufficiente e vincolante, la Committenza non può determinarsi in modo diverso su tale aspetto dovendo fare puntuale applicazione della clausola alla quale le parti si sono vincolate, venendo meno ogni ipotetico margine di esercizio – anche in via indiretta o mediata – del potere pubblico e, dunque, venendo a mancare il fondamentale elemento costituente il presupposto della giurisdizione esclusiva (in tal senso, la nota sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204; e le successive sentenze 11 maggio 2006 n. 191, e 15 luglio 2016 n. 179). In tale caso, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario poiché viene in rilievo una posizione paritetica dei contraenti in assenza di un potere discrezionale della stazione appaltante di procedere ad una revisione dei prezzi stabiliti, essendo la clausola negoziale vincolante per entrambe le parti. Di conseguenza, deve essere considerato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo anche il ricorso proposto avverso il rigetto della richiesta di riequilibrio economico dell’appalto motivata dalla stazione appaltante richiamando il contenuto di clausole contrattuali che escludono il diritto dell’appaltatore alla revisione dei prezzi e con il quale vengano richiesti la declaratoria di nullità e/o inefficacia di dette clausole e il ripristino dell’equilibrio contrattuale.
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Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Revisione prezzi – Riparto di giurisdizione
TAR Sicilia Palermo sez. I 26 giugno 2024 n. 2067
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