Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti– Revisione prezzi – Art. 106, comma 1, lettera c, del d.lgs. n. 50/2016 – Obbligo dell’amministrazione di provvedere – Ricorso avverso il silenzio

TAR Campania Salerno sez. I 19/6/2024 n. 1309

2 Luglio 2024
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1. È da considerarsi ammissibile il ricorso proposto avverso il silenzio-inadempimento dell’amministrazione, la a fronte dell’istanza di adeguamento prezzi, presentata ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c, del d.lgs. n. 50/2016, non abbia assunto alcun provvedimento formale ed espresso. Come condivisibilmente affermato da TAR Campania – Napoli, sez. V, 13 giugno 2023, n. 3607 “gli elementi necessari e sufficienti per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento sono rappresentati dalla sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte della istanza di un privato e dalla scadenza del relativo termine (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, 04/07/2019, n. 8841), anche se più volte è stato in giurisprudenza precisato che tale dovere sussiste non solo nei casi previsti in modo espresso dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali e che impongono l’adozione di un provvedimento (cfr. TAR Campania, Sede di Salerno, Sez. II, 19 dicembre 2017 n. 1767; Tar Lazio, Sez. II/bis, 18 dicembre 2017 n. 12473; Cons. Stato, Sez. VI, 11 maggio 2007 n. 2318): in particolare, una istanza diretta ad ottenere un provvedimento favorevole, determina un obbligo di provvedere quando chi la presenta sia titolare di un interesse legittimo pretensivo, pur in assenza di una norma specifica che attribuisca al privato un autonomo diritto di iniziativa (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2004 n. 7975). Del resto, in forza del secondo periodo dell’art. 1 della legge 241/90 («Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo»), sono previste forme semplificate del provvedimento in ipotesi di manifesta infondatezza o inammissibilità dell’istanza proposta, e quindi, implicitamente, è imposto alla P.A. di esprimersi sempre e in ogni caso sulle richieste dei cittadini, anche se queste, appunto, si rappresentino manifestamente infondate o inammissibili. Al riguardo, la giurisprudenza ha ulteriormente ribadito che «in presenza di una formale istanza, l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere sempre (tranne i casi limite di palese pretestuosità) alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici» (ex plurimis: T.A.R. Lazio, Sez. II/bis, 19 marzo 2019 n. 3454)”.

2. Alla luce della formulazione dell’art. 106, comma 1, lettera c, del d.lgs. n. 50/2016 deve ritenersi sussistente l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza di adeguamento dei prezzi, nell’esercizio del potere previsto dalla medesima disposizione. In assenza di specifiche indicazioni contenute nella disciplina di riferimento, i termini procedimentali per provvedere possono essere quantificati applicando il termine generale di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990.

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