Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Mancata impugnazione del provvedimento di aggiudicazione

Consiglio di Stato sez. V 3 gennaio 2025 n. 25

14 Marzo 2025
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Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Mancata impugnazione del provvedimento di aggiudicazione – Difetto di interesse dell’operatore a dolersi dei conseguenti provvedimento dalle competenti autorità (segnalazione della stazione appaltante e l’iscrizione disposta dall’ANAC)

L’operatore economico che non abbia impugnato, nei termini di legge, il provvedimento di decadenza adottato dalla stazione appaltante non può successivamente dolersi, per difetto di interesse, dei conseguenti provvedimenti – di natura obbligatoria e non discrezionale – successivamente adottati dalle competenti autorità (segnalazione della stazione appaltante e l’iscrizione disposta dall’ANAC).
Né potrebbe sostenersi – per superare il detto ostacolo di carattere processuale – che la vertenza in esame attenga, in realtà, alla fase cd. “privatistica” del rapporto, con conseguente sottrazione della stessa alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto collocantesi in un momento successivo all’aggiudicazione della gara: ritiene infatti il Collegio di dover dare continuità all’orientamento (ex multis, Cons. Stato, V, 2 febbraio 2022, n. 722; 14 luglio 2022, n. 5991) secondo cui dal punto di vista sistematico vanno reputate controversie “relative a procedure di affidamento” ad evidenza pubblica ex art. 133, comma primo, lett. e), n. 1 (primo inciso), Cod. proc. amm. perciò riservate alla giurisdizione esclusiva, quelle che attengono ad atti che, pur collocandosi dopo l’aggiudicazione, riguardano comunque la procedura di affidamento, nel senso che ne determinano le sorti o incidono sull’individuazione del contraente e comunque sono originate dall’adozione o dalla caducazione di provvedimenti amministrativi concernenti il procedimento di scelta del contraente (così Cons. Stato, V, 27 ottobre 2021, n. 7217).
Tra questi atti rientra il provvedimento di “decadenza” dall’aggiudicazione (detto anche di “revoca” dell’aggiudicazione o di “esclusione” dell’operatore economico, anche se sopravvenuto all’espletamento della gara) adottato nei confronti dell’aggiudicatario per mancanza dei requisiti, generali o speciali di partecipazione (cfr., tra le tante, già Cons. Stato, V, 23 febbraio 2015, n. 844) emersa dopo l’aggiudicazione, in occasione della verifica ex art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016, ovvero per inottemperanza ad obblighi di allegazione documentale preordinati alla stipulazione del contratto (cfr. Cons. Stato, V, 29 luglio 2019, n. 5354; 2 agosto 2019, n. 5498) o per mancata attuazione di altri adempimenti condizionanti comunque la stipulazione del contratto.

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