Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con il quale l’amministrazione non accolga l’istanza di riequilibrio del PEF presentata dall’impresa concessionaria di un appalto di lavori. Le questioni oggetto del contendere attengono, infatti, alla fase successiva alla stipula del contratto di appalto, ovvero alla fase di esecuzione, nella quale l’operatore economico interessato invoca la revisione del piano economico-finanziario per ragioni sempre inerenti all’esecuzione del rapporto. Detta controversia spetta, pertanto, al G.O., non vertendosi nelle particolari ipotesi di giurisdizione esclusiva del G.A. in tema di revisione del prezzo e di provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi, ai sensi del D.lgs. n. 163 del 2006.
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Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Istanza di riequilibrio del PEF – Giurisdizione del giudice ordinario
TAR Sicilia – Palermo, sez. I, 2 agosto 2024 n. 2377
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