Va dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso in appello proposto dall’INPS avverso un accertamento incidentale del giudice amministrativo sulla irregolarità contributiva attestata dal durc, difettando il presupposto della soccombenza e non essendo un accertamento incidentale, suscettibile di formare alcun giudicato tra le parti.
Come noto, il durc costituisce la certificazione relativa alla regolarità contributiva e viene in rilievo dinanzi al giudice amministrativo alla stregua di documento probatorio del requisito di partecipazione alla gara; la sua regolarità può dunque essere oggetto di accertamento incidentale da parte del giudice amministrativo al fine di verificare l’esistenza o meno del requisito di partecipazione ove detta questione gli sia sottoposta come vizio di legittimità del provvedimento (nel caso, di esclusione dalla gara) impugnato (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 14 giugno 2019, n. 4023). In altra prospettiva, l’accertamento inerente la regolarità del durc (atto interno della fase di verifica dei requisiti di ordine generale dichiarati dall’operatore partecipante ad una gara) è in via incidentale, e cioè privo di efficacia di giudicato nel rapporto previdenziale (Cons. Stato, V, 5 giugno 2018, nn. 3384 e 3385). Si intende dire che l’accertamento incidentale sulla regolarità del rapporto previdenziale ha efficacia esclusivamente in relazione alla controversia concernente gli atti di gara e non esplica i propri effetti nei rapporti tra l’ente previdenziale e l’operatore coinvolto (Cons. Stato, V, 21 febbraio 2017, n. 777).
Tale consolidato indirizzo giurisprudenziale è coerente con quanto prescritto dall’art. 8, comma 1, cod. proc. amm., alla cui stregua il giudice amministrativo, nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva, conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.Nella delineata cornice, occorre chiedersi se l’INPS abbia interesse ad appellare la sentenza, interesse generalmente collegato alla condizione della soccombenza sostanziale e non formale.
La giurisprudenza ha meglio specificato che l’interesse ad impugnare una sentenza o un capo di essa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento dell’appello possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte, ritenendo inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione proposta, ove non sussista la possibilità, per la parte che l’ha fatta, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (Cons. Stato, II, 25 ottobre 2023, n. 9244).
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Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Interesse al ricorso accertamento incidentale sulla irregolarità contributiva attestata dal Durc
Consiglio di Stato sez. V 27 agosto 2024 n. 7260
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