Le clausole relative alle caratteristiche minime dei prodotti richiesti dalla stazione appaltante (qualora ritenute dalla ricorrente, non esistenti o, comunque, impossibili da reperire sul mercato) devono essere impugnate immediatamente in ragione della loro valenza escludente e non può esserne invocata la nullità per violazione del principio di tassatività della cause di esclusione. Nello spettro morfologico delle clausole escludenti enucleate dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato ad. plen., 26 aprile 2018, n.4), con conseguente onere di impugnazione immediata del bando di gara, rientrano anche le “clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale” (si veda Cons. Stato sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5671), “regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (così l’Adunanza plenaria n. 3 del 2001)”, “disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta (cfr. Cons. Stato sez. V, 24 febbraio 2003, n. 980)”, e “condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2011 n. 6135; Cons. Stato, sez. III, 23 gennaio 2015 n. 293)”.
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Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Impugnazione delle clausole escludenti – Principio di tassatività delle cause di esclusione
Consiglio di Stato, sez. IV, 28 agosto 2024, n. 7296
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