Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Immediata impugnabilità del bando – Carattere escludente di una clausola – Consulenza tecnica nel processo amministrativo – Valutazione delle offerte – Espressione dell’ampia discrezionalità riconosciuta alla commissione giudicatrice – Limiti al sindacato giurisdizionale
In materia di gare di appalto, non può essere considerata immediatamente escludente la clausola di un capitolato tecnico che, in ragione della sua formulazione, comporti l’indeterminatezza di un elemento aggiuntivo e ulteriore di cui viene richiesta la fornitura. Infatti, l’immediata impugnabilità di un bando per la presenza di clausole impeditive dell’offerta si configura solo quando il bando presenti gravi carenze di elementi essenziali e indispensabili ai fini della formulazione delle offerte (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4; id., sez. III, 20 marzo 2023, n. 2795). La giurisprudenza ha quindi precisato che il carattere escludente di una clausola in quanto impeditiva della formulazione di un’offerta esige una dimostrazione rigorosa dei relativi presupposti, tanto più nel momento in cui la ricorrente stessa – come avvenuto nel casodi specie – abbia partecipato alla gara con un’offerta che è stata ammessa e valutata dalla stazione appaltante, ciò che costituisce un indice molto serio della portata non immediatamente escludente degli atti di gara (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2023, n. 6948).
In caso di censure proposte dalla ricorrente avverso l’attribuzione dei punteggi ad alcuni elementi delle offerte tecniche, è ampiamente noto che per giurisprudenza consolidata la valutazione delle offerte e, del pari, l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice è espressione dell’ampia discrezionalità riconosciuta a tale organo, così che le censure sul merito di tale valutazione sono sottratte al sindacato di legittimità, ad eccezione dell’ipotesi in cui si ravvisi manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti. Tale impostazione è stata infatti più volte ribadita anche dalla giurisprudenza di questa Sezione (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, 10 aprile 2024, n. 3387). E’ stato in concreto rilevato come il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di attribuzione del punteggio nell’ambito del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sia circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, in considerazione della natura tecnico-discrezionale di tale attività, cosicché gli apprezzamenti compiuti dalla Commissione di gara non possono essere sostituiti da valutazioni di parte. Pertanto, è precluso al giudice amministrativo l’esercizio di un sindacato sostitutivo sulle valutazioni della Commissione, essendogli consentito soltanto un vaglio preliminare (ed in questo senso “sommario”) di ragionevolezza ed illogicità, volto a verificare se le censure mosse disvelino un’abnormità della valutazione, del tutto illogica e/o parziale, o un manifesto travisamento dei fatti.
Nel processo amministrativo, la consulenza tecnica costituisce non già un mezzo di prova, ma al più di ricerca della prova (c.d. consulenza tecnica percipiente), avente la funzione di fornire al giudice i necessari elementi di valutazione quando la complessità sul piano tecnico – specialistico dei fatti di causa impedisca una compiuta comprensione (c.d. consulenza tecnica deducente), ma non può avere la funzione di esonerare la parte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti. Ne consegue che la richiesta di verificazione non può essere assecondata in mancanza di un qualsiasi concreto principio di prova, poiché in tal caso tali mezzi finirebbero per avere carattere meramente esplorativo (cfr. Cons. Stato sez. III, 13 gennaio 2016, n.75).
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Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Immediata impugnabilità del bando – Carattere escludente di una clausola
Consiglio di Stato sez. III 24 maggio 2024 n. 4654
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