Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Facoltà di non aggiudicazione – Espressione del potere discrezionale della stazione appaltante – Giudizio di convenienza – Sindacabile in sede giurisdizionale solo qualora manifestamente illogico o viziato da travisamento dei fatti

TAR Campania Napoli sez. I 31 gennaio 2025 n. 861

26 Marzo 2025
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La facoltà di non aggiudicazione, infatti, rientra nei poteri discrezionali della stazione appaltante e la decisione è conseguenza di un apprezzamento di merito riservato a quest’ultima, sindacabile in sede giurisdizionale solo qualora sia manifestamente illogico o viziato da travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato, IV, 31 maggio 2007, n. 2838). Come ricordato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 6725/2018, “Si tratta di un giudizio di convenienza sul futuro contratto, che, come già rilevato in diversi precedenti giurisprudenziali, “consegue, tra l’altro, ad apprezzamenti sull’inopportunità economica del rapporto negoziale per specifiche ed obiettive ragioni di interesse pubblico ed anche alla luce, se del caso, di una generale riconsiderazione dell’appalto, nell’esercizio ampi di poteri in funzione di controllo, non condizionati, quindi, dalle valutazioni tecniche del seggio di gara” (cfr. Cons. Stato, III, 4 settembre 2013 n. 4433). Condivisibile è altresì l’affermazione giurisprudenziale ulteriore per la quale il giudizio della stazione appaltante va adeguatamente motivato, dovendo risultare in termini puntuali e specifici gli elementi di inidoneità che giustificano la mancata aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, V, 11 giugno 2013, n. 3215 e id., III, 20 aprile 2015, n. 1994), allo scopo di rendere palesi i risultati dell’istruttoria e le modalità con le quali questa è stata condotta (cfr. Cons. Stato, III, 10 agosto 2016, n. 3599)”.
E ciò deve ritenersi valere non solo in presenza di più offerte, ma anche quando l’offerta presentata sia unica, con la conseguenza che, in tal caso, la stazione appaltante non può non procedere all’aggiudicazione se non motivando tale scelta dando conto di una ragione diversa dal fatto che l’offerta è unica, prevedibilmente riconducibile alla non economicità della stessa che, però, non può essere valutata in concreto se non procedendo all’esame della medesima.
La facoltà di non aggiudicare la gara, infatti, risponde ad una valutazione dell’interesse pubblico da parte della stazione appaltante che trova fondamento nel principio generale di buon andamento, che impegna le pubbliche amministrazioni all’adozione di atti quanto più possibile coerenti e proporzionali alle esigenze effettive di acquisizione dei beni, servizi e lavori necessari per la realizzazione dei loro compiti (TAR Veneto, sentenza n. 20/2019) e tale principio vale anche nel caso di offerta unica (Cons. Stato, sentenza n. 6725/2018).

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