Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Determinazioni relative alla individuazione della soglia di sbarramento – Espressione del potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti al sindacato del giudice amministrativo – Sindacabili solo ove manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie – Interesse strumentale alla riedizione della gara
1. La determinazione della soglia di sbarramento per l’ammissibilità delle offerte tecniche può essere censurata dal giudice amministrativo solo laddove siano ravvisabili determinazioni manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie. In tema di discrezionalità della pubblica amministrazione nella definizione del contenuto dei bandi di gara, è stato espresso che “la determinazione del contenuto del bando di gara costituisce espressione del potere discrezionale in base al quale l’Amministrazione può effettuare scelte riguardanti gli strumenti e le misure più adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto dell’appalto da affidare; le scelte così operate, ampiamente discrezionali, impingono nel merito dell’azione amministrativa e si sottraggono, pertanto, al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrarie o sproporzionate, specie avuto riguardo alla specificità dell’oggetto e all’esigenza di non restringere la platea dei potenziali concorrenti e di non precostituire situazioni di privilegi” (Consiglio di Stato sez. V, 22/10/2018, n. 6006; sez. III, 28 dicembre 2020, n. 8359).
2. L’interesse strumentale del partecipante ad ottenere la riedizione della gara non sussiste in capo al soggetto legittimamente escluso dato che, per effetto dell’esclusione, egli rimane privo non soltanto del titolo legittimante a partecipare alla gara ma anche a contestarne gli esiti e la legittimità delle scansioni procedimentali; di conseguenza il consolidamento della esclusione dalla procedura di gara rende inammissibile per difetto di legittimazione l’impugnativa dell’aggiudicazione e, più in generale, di tutti i successivi atti della procedura (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 1 febbraio 2021, n. 937; 4 luglio 2023, n. 6530).
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Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Determinazioni relative alla individuazione della soglia di sbarramento
TAR Marche sez. I 4 febbraio 2025 n. 73
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