Va dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto dall’impresa collocata al terzo posto della graduatoria dei partecipanti, alle spalle della prima classificata e della seconda classificata, laddove l’impugnazione non afferisca ad aspetti sostanziali o formali mirati alla rinnovazione della gara, ma miri solo all’annullamento dell’aggiudicazione della concorrente collocatasi al primo posto della graduatoria, senza che sia censurata l’ammissione della seconda concorrente.
E’ infatti inammissibile per carenza di interesse il ricorso avverso l’aggiudicazione di una gara quando, dall’esperimento della c.d. “prova di resistenza”, risulti con certezza che il ricorrente non sarebbe comunque risultato aggiudicatario, neppure in caso di accoglimento del ricorso (cfr. tra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 10 settembre 2008, n. 4326; sez. IV, 24 aprile 2009, n. 2638; sez. V, 19 ottobre 2009, n. 6406).
La giurisprudenza è costante nell’affermare che, nel processo amministrativo, la sussistenza dell’interesse a ricorrere implica la necessità che lo stesso sia valutato in concreto, al fine di accertare l’effettiva utilità che può derivare al ricorrente dall’annullamento degli atti impugnati, così che deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione dell’aggiudicazione di una gara pubblica qualora da una verifica a priori (c.d. prova di resistenza) non risulti con sufficiente sicurezza che l’impresa ricorrente possa risultare aggiudicataria in caso di accoglimento del ricorso, (cfr., Consiglio di Stato, sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5696 e, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 4 dicembre 2024, n. 9727).
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Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Condizioni di ammissibilità del ricorso proposto dall’impresa collocata al terzo posto della graduatoria – C.d. prova di resistenza
TAR Sicilia Palermo sez. II 3/2/2025 n. 283
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