In tema di accesso ai documenti nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, dall’articolo 36, commi 3 e 4, si evince chiaramente che tutte le decisioni sulle eventuali richieste di oscuramento, implicite od esplicite, devono essere impugnate entro il termine decadenziale di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione dell’aggiudicazione: è in quel momento, infatti, che i concorrenti sono messi nella condizione di comprendere quali atti la stazione appaltante ha inteso rendere noti e quali invece ha inteso sottrarre all’accesso o alla divulgazione. In particolare, la nuova disciplina procedimentale e processuale contenuta negli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 36/2023, segna un significativo cambio di passo rispetto alla disciplina previgente, contenuta nell’articolo 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Sotto il profilo procedimentale, è stata valorizzata l’efficienza dell’accesso diretto ai dati e alle informazioni mediante l’utilizzo delle piattaforme di e-procurement, in termini di maggiore semplificazione, trasparenza e velocizzazione della fase conoscitiva; sotto il profilo processuale, è stato introdotto un rito speciale super accelerato, volto a concentrare tutte le controversie afferenti alla fase conoscitiva in un arco temporale assai ristretto, al fine di arginare i diffusi fenomeni della proposizione di ricorsi c.d. “al buio” e della partecipazione alle procedure di gara determinata da finalità meramente esplorative e dilatorie. L’articolo 36 dispone che, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90, la stazione appaltante deve rendere disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale dalla stessa utilizzata, tutti gli atti di gara, i dati e le informazioni afferenti all’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario (comma 1), incluse le decisioni assunte in ordine alle richieste di oscuramento di parti dell’offerta, indicate dall’operatore economico ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lettera a), ossia le parti contenenti segreti tecnici o commerciali (comma 3).
L’articolo 36, comma 4, dispone altresì che il ricorso avverso le decisioni della stazione appaltante, aventi ad oggetto l’accoglimento o il rigetto dell’oscuramento di parti delle offerte indicate dai concorrenti, devono essere impugnate “con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione”.
La celerità e la concentrazione del rito si propongono di superare le criticità registrate nella vigenza del sistema antecedente, nel quale il dies a quo per la proposizione del ricorso per l’accesso (oggi fissato inderogabilmente nella comunicazione digitale dell’aggiudicazione) veniva variamente determinato sia in relazione alla presentazione delle istanze di accesso da parte degli operatori economici sia in relazione ai tempi e alle modalità di risposta della stazione appaltante, con conseguente dilatazione dei tempi per la definizione dei giudizi volti a contestare l’aggiudicazione.
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Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Accesso ai documenti nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici art. 36, commi 3 e 4, d.lgs. n. 36/2023 – Nuova disciplina procedimentale e processuale
TAR Abruzzo L’Aquila sez. I 11 novembre 2024 n. 470
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