Diritto d’accesso sulla documentazione amministrativa dopo lo Sblocca Cantieri
di Donatello Puliatti
Com’è noto, l’art. 53 c. 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 statuisce che “il diritto d’accesso è differito, in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione”.
Sul piano letterale, l’espressione “offerte” non sembrerebbe riguardare la documentazione amministrativa, ma è stata intesa in senso estensivo così da ricomprenderla: per questa interpretazione sembra propendere il Consiglio di Stato in un passaggio della sentenza n. 5280/2014 riguardante l’art. 13 c. 2 lett. “c” D.lgs. 163/2006 (trattasi di disposizione analoga nel codice previgente in materia di diritto d’accesso).
La soluzione sembrerebbe quindi agevole: se l’esegesi fosse limitata all’art. 53 c. 2 lett. c) D.lgs. 50/2016, l’accesso sulla documentazione amministrativa sarebbe differito fino all’aggiudicazione (corrispondente all’”aggiudicazione definitiva” di cui al D.lgs. 163/2006).
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