Le Aziende potranno destinare risorse per la più adeguata copertura della responsabilità civile dell’azienda e del professionista, all’interno delle risorse contrattuali
a cura di Sonia Lazzini
“In sede di rinnovo contrattuale del personale della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria , ivi compresa la Dirigenza delle Professioni Sanitarie, per il triennio 2016 – 2018, la Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome fa riferimento agli obblighi assicurativi della Legge 24/2017 (cd Legge Gelli/Bianco)”.
L’affermazione contenuta nell’atto di indirizzo della Conferenza delle Regioni e Province autonome del 26 ottobre 2017, risulta perfettamente in linea con l’intento del legislatore (L. 24/2017) il quale ha voluto che fossero le Strutture sanitarie a pagare la polizza della responsabilità civile personale (ex articolo 2043 cc) degli esercenti le professioni sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private.
Pertanto non vi è alcun dubbio che, a norma dell’articolo 10 della L. 24/2017, le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, oltre a dover “essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera” dovranno altresì stipulare “polizze assicurative o adottare altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 7”.
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