Dirigente salvo dal danno erariale per l’affidamento diretto di docenze per la formazione dei dipendenti

A cura di Vincenzo Giannotti

Vincenzo Giannotti 3 Giugno 2022
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La Procura contabile ha contestato al dirigente di un Ente locale l’affidamento diretto delle docenze per attività di formazione, ritenendole prestazioni di lavoro autonomo soggette a procedure comparative. Di contrario avviso il Collegio contabile del Piemonte (sentenza Corte dei conti n. 120/2022) secondo cui, sia la precedente disciplina degli appalti sia quella contenuta nel nuovo codice (art. 36 d.lgs. 50/2016), consentirebbero l’affidamento diretto in quanto appalto di servizi.

La vicenda

Il dirigente del servizio del personale di un Ente locale ha proceduto all’affidamento diretto della docenza di dieci giornate di formazione in tema di “agenda digitale”, rinnovando in seguito l’incarico al medesimo professionista. La spesa complessiva sostenuta per i due corsi di formazione, in assenza di procedura comparativa, sarebbe stata pari a circa diecimila euro, superiore ai limiti di affidamento degli incarichi autonomi previsti dal regolamento dell’Ente.

Per tali incarichi, classificati dalla Procura come autonomi, ai sensi dell’art.7 del d.lgs. 165/2001, nonché del limite degli incarichi diretti previsti dal regolamento comunale, il dirigente è stato rinviato a giudizio per responsabilità erariale.

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