Premessa
Già nella vigenza del D.P.R. n. 554 del 1999, l’Autorità di vigilanza, anche sulla base di una precedente giurisprudenza, aveva chiarito che “tutte le attività di progettazione di opere pubbliche, preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché l’attività di direzione lavori e quelle di tipo accessorio, sono pienamente utilizzabili ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa […] in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare: si deve infatti considerare che la logica sottesa […] è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati, e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare” (cfr. AVCP, determinazione 27 luglio 2010 n. 5; Id., parere 12 aprile 2011 n. 73; Id., parere 19 luglio 2012 n. 112; in giurisprudenza, cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2006, n. 2464).
Il carattere omogeneo dei servizi tecnici
Pertanto, può dirsi che, in materia di affidamento di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, il legislatore, in considerazione del carattere essenzialmente omogeneo di tali servizi (progettazione e altri servizi tecnici connessi alla progettazione, nonché attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione), ogniqualvolta ha dettato la disciplina di riferimento lo ha fatto in maniera unitaria, riferendosi ai servizi in modo onnicomprensivo (AVCP, deliberazione 10 ottobre 2006, n. 74).
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