Non bastando il caos che da sempre cagionano le procedure cosiddette “semplificate” di affidamento, previste dall’articolo 36 del d.lgs 50/2016, che poi così semplificate evidentemente non sono, si aggiunge l’ulteriore caos della determinazione a contrattare a sua volta “semplificata”, fonte, invece, di complicazioni utili solo a fuorviare l’azione amministrativa.
a cura di Luigi Oliveri
Tale atto, la determinazione a contrattare semplificata, era già stato menzionato in prima battuta dall’Anac, con le linee guida 4/2016: “In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale”.
L’indicazione dell’Anac era di per sé abbastanza criptica e, comunque, controversa. Indubbiamente, l’intento dell’invenzione della determinazione a contrattare semplificata consiste, come si legge nella relazione di accompagnamento alla linea guida posta in consultazione, nel “prevedere, in luogo della determina a contrarre e della determina di aggiudicazione, l’adozione di un unico provvedimento, riassuntivo ed esplicativo del procedimento informale all’esito del quale è stato individuato il contraente”.
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