Il legislatore dell’emergenza attribuisce al momento in cui viene adottato l’atto che avvia il procedimento una duplice valenza.
In primo luogo detto momento (la data di pubblicazione) ferma il tempo circa la possibilità di utilizzare le varie semplificazioni/deroghe, in secondo luogo da tale data decorrono i termini perentori/obbligatori che contingentano il comportamento del RUP (ai fini dell’individuazione dell’aggiudicatario).
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