Delibera Anac del 19 aprile 2023, n. 155

Contestazione relativa alla presunta incapienza del prezzo posto a base di gara – Presentazione dell’offerta – Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse – Interesse dell’operatore economico all’aggiudicazione – Assorbimento dell’interesse alla caducazione della gara

19 Maggio 2023
Modifica zoom
100%
Contestazione relativa alla presunta incapienza del prezzo posto a base di gara – Presentazione dell’offerta – Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse – Interesse dell’operatore economico all’aggiudicazione – Assorbimento dell’interesse alla caducazione della gara

1. La presentazione dell’offerta nella stessa data della formulazione dell’istanza di precontenzioso rende improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, l’esame della contestazione relativa alla presunta incapienza del prezzo posto a base di gara. Ciò, sia perché la presentazione di un’offerta economica è per sua natura fatto sintomatico e disvelatore della capienza del prezzo posto a base di gara, sia perché la partecipazione alla gara è diretta a soddisfare l’interesse dell’operatore economico all’aggiudicazione, dovendosi ritenere assorbito l’interesse alla caducazione della gara (Cfr., nello stesso senso, delibera n. 35 del 25 gennaio 2023).

2. In merito alla lamentata incapienza del prezzo posto a base d’asta, per costante giurisprudenza, la non remuneratività della base d’asta di un appalto rientra tra le ipotesi in cui è consentita, rectius doverosa, l’impugnazione immediata del bando di gara. In particolare, il bando può essere oggetto di impugnazione immediata qualora il prezzo a base d’asta sia inidoneo ad assicurare all’impresa (a qualunque impresa) un minimo margine di remuneratività per il capitale impegnato nell’esecuzione della commessa o, addirittura, tale da imporre l’esecuzione della stessa in perdita, essendo evidente che l’Amministrazione, nel perseguimento del suo interesse all’ottenimento della prestazione alle condizioni (specialmente economiche) relativamente più favorevoli, deve contemperarlo con l’esigenza di garantire l’utilità effettiva del confronto concorrenziale (Cons. Stato n. 513/2019). In presenza di cc.dd. clausole escludenti, in deroga alla regola generale per cui legittimato all’impugnazione degli atti di gara è solo colui che ha preso parte alla procedura, è pacificamente riconosciuta la legittimazione ad agire anche all’operatore economico che non abbia presentato un’offerta. Tuttavia, la giurisprudenza ha anche osservato come risulti del tutto ‘‘contraddittorio lamentare l’esistenza di una base d’asta che impedirebbe di presentare un’offerta remunerativa e allo stesso tempo, pur impugnando il bando, presentare l’offerta medesima’’. Sul punto, una recente sentenza (Tar Lombardia Milano 29 aprile 2020 n. 709) ha osservato come la partecipazione alla gara si pone alla stregua di un fatto (successivo) incompatibile con l’azione proposta avverso il bando, poiché le due (contrapposte) utilità perseguite – accoglimento del ricorso e aggiudicazione – rischiano di elidersi a vicenda, impedendo alla parte di ottenere qualsivoglia vantaggio giuridicamente apprezzabile. Difatti, l’accoglimento del ricorso contro il bando porrebbe nel nulla le chances di aggiudicazione, venute in essere in seguito alla presentazione dell’offerta. Né in presenza di un diritto di azione di natura disponibile può essere affidato al giudice il compito di attribuire prevalenza alla domanda avanzata in sede giurisdizionale piuttosto che all’interesse ad ottenere l’aggiudicazione della gara per la quale si è presentata la domanda, dovendo peraltro considerarsi che il bene della vita finale è rappresentato dall’aggiudicazione della gara e non dall’accoglimento del ricorso, utilità di natura meramente strumentale (cui potrebbe non far seguito la riedizione della procedura Tar Milano 709/2020, cit.)’’ (TAR Marche, 19 agosto 2020, n. 511).

Leggi qui il testo del Parere