Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
Il decreto-legge in questione contiene alcune disposizioni di estrema importanza nella gestione degli interventi post-terremoto.
Dal punto di vista delle competenze, individua come soggetti attuatori degli interventi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali:
a) le Regioni per i territori di rispettiva competenza;
b) il Ministero dei beni culturali;
c) il Ministero delle infrastrutture. Per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, tali soggetti attuatori si avvalgono di una centrale unica di committenza individuata nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a.
Il Capo IV, rubricato “Legalità e trasparenza”, contiene le principali disposizioni volte a tenere gli interventi post terremoto liberi dai condizionamenti della criminalità organizzata. A questo fine viene istituita presso il Ministero dell’interno una specifica Struttura di missione competente ad assicurare il rilascio dell’informazione antimafia per tutti i contratti, di qualunque importo, connessi alla ricostruzione (non solo pubblici, ma anche privati che fruiscono di contributo pubblico).
Viene anche esteso il principio delle white list, stabilendo che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni colpiti dal sisma, devono essere iscritti in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di missione e denominato ‘Anagrafe antimafia degli esecutori’. Ai fini dell’iscrizione e’ necessario che le verifiche antimafia quale che sia l’importo del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Le imprese già iscritte presso le white list prefettizie vengono inserite di diritto nell’Anagrafe.
Ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, si applicano le disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui alla L. n. 136/2010.
Particolarmente importante è la disposizione del comma 14 dell’art. 30, a mente del quale, in caso di fallimento o di liquidazione coatta dell’affidatario di lavori, servizi o forniture, e così pure in tutti gli altri casi previsti dall’art. 80, c. 5, lett. b), del Codice degli appalti, il contratto di appalto si intende risolto di diritto e la Struttura dispone l’esclusione dell’impresa dall’Anagrafe. La stessa disposizione opera anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall’affidatario originario; in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento sono nulli.
Molto opportunamente viene anche prevista la vigilanza sul conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, istituendo a tal fine un elenco speciale dei professionisti abilitati. Sarà il Commissario straordinario ad emanare un avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse dei professionisti, definendo preventivamente criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’elenco. L’iscrizione nell’elenco speciale può essere ottenuta solo dai professionisti che presentino il Durc regolare. I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell’elenco. Sino all’istituzione dell’elenco, possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del Durc. Si prevede inoltre che il direttore dei lavori non debba avere in corso, né aver avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti con l’impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa.
Decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205 – Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016.
Il decreto-legge in esame estende le disposizioni del precedente anche agli altri territori dell’Italia centrale colpiti dalla seconda, e non meno grave, ondata di eventi sismici, integrandole con ulteriori prescrizioni.
Alla luce dell’emergenza di far fronte alle esigenze abitative delle popolazioni terremotate, con soluzioni che consentano un’adeguata sistemazione alloggiativa, sia pure temporanea, il decreto-legge, riconosce espressamente la sussistenza delle condizioni di estrema urgenza di cui all’art. 63, c. 2, lett. c), del Codice degli appalti e autorizza quindi il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi di CONSIP S.p.a, ad effettuare procedure negoziate, anche finalizzate alla individuazione contestuale di una pluralità di aggiudicatari, per la stipula di contratti aventi ad oggetto fornitura, noleggio, disponibilità dei container, nonché correlati servizi e beni strumentali. Qualora non sia possibile individuare più operatori economici per l’affidamento dei contratti in questione in tempi compatibili con l’urgenza di rispondere alle immediate esigenze abitative della popolazione, la procedura negoziata può svolgersi con l’unico operatore eventualmente disponibile, tenuto anche conto della possibilità di suddivisione in lotti degli interventi da affidare.
Per quanto riguarda gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico, il decreto prevede che per i lavori, i servizi e le forniture di somma urgenza si applichino le disposizioni di cui agli artt. 148, c. 7, e 163 del Codice. Con riferimento ai servizi di progettazione inerenti la messa in sicurezza dei beni culturali immobili, nelle more della definizione e dell’operatività dell’elenco previsto dal primo decreto-legge, le pubbliche amministrazioni competenti possono procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto a professionisti idonei, senza ulteriori formalità.
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