TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, coordinato con la legge di conversione 19 novembre 2021, n. 165, recante: «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 277 del 20 novembre 2021)

7 Dicembre 2021
Modifica zoom
100%

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127

Ripubblicazione del testo del decreto-legge  21  settembre  2021,  n.
127, coordinato con la legge di conversione 19 novembre 2021, n. 165,
recante: «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento  in  sicurezza
del lavoro  pubblico  e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito
applicativo della certificazione verde COVID-19  e  il  rafforzamento
del sistema di screening.», corredato  delle  relative  note.  (Testo
coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.
277 del 20 novembre 2021). (21A07254) 

(GU n.290 del 6-12-2021)

 

 Vigente al: 6-12-2021

 

 
Avvertenza: 
    Si procede alla ripubblicazione del testo  del  decreto-legge  21
settembre 2021, n. 127, coordinato con la  legge  di  conversione  19
novembre 2021, n. 165, recante: «Misure  urgenti  per  assicurare  lo
svolgimento in sicurezza  del  lavoro  pubblico  e  privato  mediante
l'estensione  dell'ambito  applicativo  della  certificazione   verde
COVID-19 e il rafforzamento del  sistema  di  screening.»,  corredato
delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3,  del  regolamento
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla  promulgazione
delle leggi,  sulla  emanazione  dei  decreti  del  Presidente  della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. 
    Restano invariati il valore e l'efficacia  dell'atto  legislativo
qui trascritto. 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in
                     ambito lavorativo pubblico 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo
9-quater e' inserito il seguente: 
    «Art. 9-quinquies (Impiego delle  certificazioni  verdi  COVID-19
nel settore pubblico). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre
2021, termine di cessazione dello stato  di  emergenza,  al  fine  di
prevenire la diffusione dell'infezione da  SARS-CoV-2,  al  personale
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  al  personale  di  cui
all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al  personale  delle
Autorita' amministrative indipendenti, ivi  comprese  la  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa e la  Commissione  di  vigilanza
sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonche' degli enti pubblici
economici  e  degli  organi  di  rilievo  costituzionale,   ai   fini
dell'accesso  ai  luoghi  di  lavoro,  nell'ambito   del   territorio
nazionale,  in  cui  il   predetto   personale   svolge   l'attivita'
lavorativa, e' fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta,
la certificazione verde COVID-19 di  cui  all'articolo  9,  comma  2.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1  e  9-ter.2
del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge  1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio 2021, n. 76. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a tutti  i
soggetti che svolgono,  a  qualsiasi  titolo,  la  propria  attivita'
lavorativa  o   di   formazione   o   di   volontariato   presso   le
amministrazioni di cui al comma 1,  anche  sulla  base  di  contratti
esterni. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi  1  e  2  non  si  applicano  ai
soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino  sulla  base  di
idonea certificazione medica rilasciata secondo  i  criteri  definiti
con circolare del Ministero della salute. 
  4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a
verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2.  Per
i lavoratori di cui  al  comma  2  la  verifica  del  rispetto  delle
prescrizioni di cui al comma 1, oltre che  dai  soggetti  di  cui  al
primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. 
  5.  I  datori  di  lavoro  di  cui  al  comma  4,  primo   periodo,
definiscono, entro il 15 ottobre 2021,  le  modalita'  operative  per
l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione,
prevedendo prioritariamente, ove possibile,  che  i  controlli  siano
effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano
con atto formale i  soggetti  incaricati  dell'accertamento  e  della
contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e  2.
I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle
rispettive  rappresentanze  circa  la  predisposizione  delle   nuove
modalita' organizzative adottate per le verifiche di cui al comma  4.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate  con
le modalita' indicate dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.  Il  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la  pubblica
amministrazione e della salute, puo'  adottare  linee  guida  per  la
omogenea definizione delle modalita' organizzative di  cui  al  primo
periodo. Per le regioni, le province autonome e gli  enti  locali  le
predette linee guida, ove adottate, sono  definite  d'intesa  con  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Al fine  di  semplificare  e  razionalizzare  le
verifiche di cui al presente comma, i lavoratori  possono  richiedere
di consegnare  al  proprio  datore  di  lavoro  copia  della  propria
certificazione  verde  COVID-19.  I  lavoratori  che  consegnano   la
predetta  certificazione,  per  tutta  la   durata   della   relativa
validita', sono esonerati  dai  controlli  da  parte  dei  rispettivi
datori di lavoro. 
  6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non
essere in possesso della  certificazione  verde  COVID-19  o  qualora
risulti privo della predetta certificazione al  momento  dell'accesso
al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza  dei
lavoratori nel luogo di lavoro, e' considerato assente ingiustificato
fino alla presentazione della predetta  certificazione  e,  comunque,
non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello  stato  di
emergenza,  senza  conseguenze  disciplinari  e  con   diritto   alla
conservazione del  rapporto  di  lavoro.  Per  i  giorni  di  assenza
ingiustificata  di  cui  al  primo  periodo  non   sono   dovuti   la
retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. 
  7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in
violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e  2  e'  punito  con  la
sanzione  di  cui  al  comma  8  e  restano  ferme   le   conseguenze
disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. 
  8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma  4,  di
mancata adozione delle misure organizzative di cui  al  comma  5  nel
termine previsto, nonche' per la violazione di cui  al  comma  7,  si
applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto legge  25  marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma
2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per  le  violazioni
di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista  dal  comma  1
del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020  e'  stabilita
nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500. 
  9. Le sanzioni di cui al comma 8  sono  irrogate  dal  Prefetto.  I
soggetti incaricati dell'accertamento  e  della  contestazione  delle
violazioni di cui al medesimo comma 8  trasmettono  al  Prefetto  gli
atti relativi alla violazione. 
  10.  Al  personale  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  9-sexies,
collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi
2 e 3,fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  8  del  presente
articolo. 
  11. Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  12,  ai  soggetti
titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali  di  vertice,
si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8. 
  12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito  della  propria
autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni  di  cui
al presente articolo. 
  13. Le amministrazioni di cui al comma 1 provvedono alle  attivita'
di cui al presente articolo  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
                               Art. 2 
 
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte  dei  magistrati
                       negli uffici giudiziari 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo
9-quinquies,  come  introdotto  dall'articolo  1,  e'   inserito   il
seguente: 
    «Art.9-sexies (Impiego delle  certificazioni  verdi  COVID-19  da
parte dei magistrati negli uffici giudiziari). - 1.  Dal  15  ottobre
2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, al  fine  di  tutelare  la  salute  pubblica  e  mantenere
adeguate   condizioni   di   sicurezza,   i   magistrati    ordinari,
amministrativi, contabili  e  militari  nonche'  i  componenti  delle
commissioni tributarie non possono accedere  agli  uffici  giudiziari
ove svolgono la loro attivita' lavorativa se  non  possiedono  e,  su
richiesta, non esibiscono la certificazione  verde  COVID-19  di  cui
all'articolo 9, comma 2. 
  2. L'assenza dall'ufficio conseguente al mancato  possesso  o  alla
mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da  parte  dei
soggetti di cui al comma 1 e' considerata assenza ingiustificata  con
diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per  i  giorni  di
assenza ingiustificata di cui al primo periodo  non  sono  dovuti  la
retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. 
  3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 del  presente  articolo
agli uffici giudiziari in violazione della  disposizione  di  cui  al
medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed e' sanzionato per i
magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1,  del  decreto
legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui
al medesimo comma  1  del  presente  articolo  secondo  i  rispettivi
ordinamenti  di  appartenenza.  Il  verbale  di  accertamento   della
violazione  e'  trasmesso  senza  ritardo  al  titolare   dell'azione
disciplinare. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e, in quanto  compatibili,
quelle di cui ai commi  2  e  3  si  applicano  anche  al  magistrato
onorario e ai giudici popolari. 
  5. Il responsabile della sicurezza delle strutture in cui si svolge
l'attivita' giudiziaria, individuato per  la  magistratura  ordinaria
nel procuratore generale presso la corte  di  appello,  e'  tenuto  a
verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al  comma  1,  anche
avvalendosi di delegati.  Le  verifiche  delle  certificazioni  verdi
COVID-19  sono  effettuate  con  le  modalita'  di  cui  al  comma  5
dell'articolo  9-quinquies.  Con  circolare   del   Ministero   della
giustizia, per i profili  di  competenza,  possono  essere  stabilite
ulteriori modalita' di verifica. 
  6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e  4,  l'accesso  agli
uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma  1
e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono  sanzionati
ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies 
  7. Si applicano  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  3,  9  e  13
dell'articolo 9-quinquies. 
  8. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che  accedono  agli
uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori,  i
consulenti, i periti e gli altri ausiliari  del  magistrato  estranei
alle amministrazioni della giustizia, i  testimoni  e  le  parti  del
processo.». 
                               Art. 3 
 
Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in
                      ambito lavorativo privato 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo
9-sexies, come introdotto dall'articolo 2, e' inserito il seguente: 
    «Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19  nel
settore privato). - 1. Dal 15 ottobre 2021  e  fino  al  31  dicembre
2021, termine di cessazione dello stato  di  emergenza,  al  fine  di
prevenire la diffusione  dell'infezione  da  SARS-CoV-2,  a  chiunque
svolge una attivita' lavorativa nel settore privato e' fatto obbligo,
ai fini dell'accesso ai  luoghi  in  cui  la  predetta  attivita'  e'
svolta, di possedere e di esibire, su  richiesta,  la  certificazione
verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma  2.  Resta  fermo  quanto
previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto
e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile  2021,  n  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a tutti  i
soggetti che svolgono,  a  qualsiasi  titolo,  la  propria  attivita'
lavorativa o di formazione, anche  in  qualita'  di  discenti,  o  di
volontariato nei luoghi di cui  al  comma  1,  anche  sulla  base  di
contratti esterni. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi  1  e  2  non  si  applicano  ai
soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino  sulla  base  di
idonea certificazione medica rilasciata secondo  i  criteri  definiti
con circolare del Ministero della salute. 
  4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il
rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per  i  lavoratori
di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di  cui
al comma 1, oltre che dai  soggetti  di  cui  al  primo  periodo,  e'
effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Per i lavoratori in
somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni  di  cui
al comma 1 compete all'utilizzatore;  e'  onere  del  somministratore
informare  i  lavoratori  circa   la   sussistenza   delle   predette
prescrizioni. 
  5. I datori di lavoro di cui al comma 1 definiscono,  entro  il  15
ottobre 2021,  le  modalita'  operative  per  l'organizzazione  delle
verifiche  di  cui  al  comma  4,  anche   a   campione,   prevedendo
prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati  al
momento dell'accesso ai luoghi di  lavoro,  e  individuano  con  atto
formale i  soggetti  incaricati  dell'accertamento  delle  violazioni
degli  obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  2.  Le   verifiche   delle
certificazioni  verdi  COVID-19  sono  effettuate  con  le  modalita'
indicate dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Al fine di  semplificare
e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i  lavoratori
possono richiedere di consegnare al proprio datore  di  lavoro  copia
della  propria  certificazione  verde  COVID-19.  I  lavoratori   che
consegnano la predetta certificazione,  per  tutta  la  durata  della
relativa  validita',  sono  esonerati  dai  controlli  da  parte  dei
rispettivi datori di lavoro. 
  6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui  comunichino  di
non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o  qualora
risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso
al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza  dei
lavoratori  nel   luogo   di   lavoro,   sono   considerati   assenti
ingiustificati fino alla presentazione della predetta  certificazione
e, comunque, non oltre il 31 dicembre  2021,  termine  di  cessazione
dello stato  di  emergenza,  senza  conseguenze  disciplinari  e  con
diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per  i  giorni  di
assenza ingiustificata di cui al primo periodo  non  sono  dovuti  la
retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato. 
  7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo  il  quinto
giorno di assenza ingiustificata di cui al  comma  6,  il  datore  di
lavoro puo' sospendere il lavoratore per la durata  corrispondente  a
quella  del  contratto  di  lavoro  stipulato  per  la  sostituzione,
comunque per un periodo non  superiore  a  dieci  giorni  lavorativi,
rinnovabili fino al predetto termine  del  31  dicembre  2021,  senza
conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione  del  posto
di lavoro per il lavoratore sospeso. 
  8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in
violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e  2  e'  punito  con  la
sanzione  di  cui  al  comma  9  e  restano  ferme   le   conseguenze
disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. 
  9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o  di
mancata adozione delle misure organizzative di cui  al  comma  5  nel
termine previsto, nonche' per la violazione di cui  al  comma  8,  si
applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge  25  marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma
2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per  le  violazioni
di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista  dal  comma  1
del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020  e'  stabilita
nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500. 
  10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono  irrogate  dal  Prefetto.  I
soggetti incaricati dell'accertamento  e  della  contestazione  delle
violazioni di cui al medesimo comma 9  trasmettono  al  Prefetto  gli
atti relativi alla violazione.». 
                             Art. 3 bis 
 
Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di  prestazione
                             lavorativa 
 
  1. Dopo l'articolo 9-octies del decreto legge 22  aprile  2021,  n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 9-novies. - (Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19  in
corso di prestazione lavorativa) - 1.  Per  i  lavoratori  dipendenti
pubblici e privati la scadenza della validita'  della  certificazione
verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non da' luogo  alle
sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi
7 e 8, e 9-septies, commi 8 e  9.  Nei  casi  di  cui  al  precedente
periodo  la  permanenza  del  lavoratore  sul  luogo  di  lavoro   e'
consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine
il turno di lavoro». 
                             Art. 3 ter 
 
Disposizioni urgenti sull'impiego di  certificazioni  verdi  COVID-19
     per gli operatori volontari del servizio civile universale 
 
  1. Agli operatori del servizio civile universale  che  prestano  il
proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati ai  sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 6  marzo  2017,  n.  40,  si
applicano, secondo l'ambito di appartenenza, le disposizioni  di  cui
all'articolo 9-quinquies, comma 6, e all'articolo 9-septies, comma 6,
del  decreto  legge  22  aprile  2021,   n.   52,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotti dal
presente decreto. 
                            Art. 3 quater 
 
          Misure urgenti in materia di personale sanitario 
 
  1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui  all'articolo  1
del  decreto-legge  23  luglio  2021,   n.   105,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, agli  operatori
delle professioni sanitarie di cui  all'articolo  1  della  legge  1°
febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanita',
al di fuori dell'orario di servizio e per un  monte  ore  complessivo
settimanale  non  superiore  a  quattro  ore,  non  si  applicano  le
incompatibilita' di cui all'articolo  4,  comma  7,  della  legge  30
dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. 
  2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per  i  quali  non
trovano  applicazione  gli  articoli  15-quater  e  15-quinquies  del
decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  sono  previamente
autorizzati,  al  fine  di  garantire  prioritariamente  le  esigenze
organizzative del Servizio sanitario nazionale nonche' di  verificare
il rispetto  della  normativa  sull'orario  di  lavoro,  dal  vertice
dell'amministrazione  di  appartenenza,  il  quale  attesta  che   la
predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo
allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina
nazionale  di  recupero  delle  predette  liste   di   attesa   anche
conseguenti all'emergenza pandemica. 
                               Art. 4 
 
               Misure urgenti per la somministrazione 
                      di test antigenici rapidi 
 
  1. All'articolo  5  del  decreto-legge  23  luglio  2021,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, le  parole  «fino  al  30  novembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»; 
    b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. Le farmacie di cui all'articolo 1,  commi  418  e  419,
della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  sono  altresi'  tenute  ad
assicurare, sino al 31 dicembre 2021,  la  somministrazione  di  test
antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2,  di  cui
all'articolo 9, comma 1, lettera  d),  del  decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno
2021, n. 87, secondo le modalita' e i prezzi previsti nel  protocollo
d'intesa  di  cui  al  comma  1.  In  caso  di   inosservanza   della
disposizione di  cui  al  presente  comma,  si  applica  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000
e  il  Prefetto  territorialmente  competente,  tenendo  conto  delle
esigenze di continuita' del servizio di assistenza farmaceutica, puo'
disporre la chiusura dell'attivita' per una durata  non  superiore  a
cinque giorni. 
      1-ter. L'applicazione del prezzo calmierato e' assicurata anche
da tutte le strutture sanitarie autorizzate e da quelle accreditate o
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle
regioni alla  somministrazione  di  test  antigenici  rapidi  per  la
rilevazione di antigene SARSCoV-2, di cui all'articolo  9,  comma  1,
lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  17  giugno  2021,  n.  87,  aderenti  al
protocollo d'intesa di cui al comma 1.» 
  2. All'articolo 34,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,  i
commi 9-quater e 9-quinquies sono sostituiti dai seguenti: 
    «9-quater. Al fine di garantire fino al  31  dicembre  2021,  nel
limite  di  spesa  autorizzato  ai  sensi  del  presente  comma   che
costituisce tetto massimo di spesa,  l'esecuzione  gratuita  di  test
antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2,  di  cui
all'articolo 9, comma 1, lettera  d),  del  decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno
2021, n. 87, somministrati nelle  farmacie  di  cui  all'articolo  1,
commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  ovvero  nelle
strutture  sanitarie  aderenti  al   protocollo   d'intesa   di   cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,
per i soggetti che non possono ricevere o completare la  vaccinazione
anti  SARS-CoV-2,  sulla  base  di  idonea   certificazione   medica,
rilasciata ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 3,  del  decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
giugno 2021, n. 87, e secondo i criteri definiti  con  circolare  del
Ministro della  salute,  e'  autorizzata  a  favore  del  Commissario
straordinario  per  l'attuazione  e  il  coordinamento  delle  misure
occorrenti   per   il   contenimento   e   contrasto   dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 la spesa di 105 milioni di  euro  per  l'anno
2021, a valere sulle risorse di cui al  comma  1,  che  sono  per  il
medesimo anno corrispondentemente incrementate. 
    9-quinquies.   Il   Commissario   straordinario    provvede    al
trasferimento delle risorse di cui al comma 9-quater a lle regioni  e
alle province autonome di Trento e di Bolzano  sulla  base  dei  dati
disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, al fine del ristoro per  i
mancati introiti derivanti alle farmacie e alle  strutture  sanitarie
dall'applicazione del comma 9-quater secondo  le  medesime  modalita'
previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1,  del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. ». 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a  115,85
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per 10 milioni di  euro
mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse  rivenienti  dalle
modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-quater, e per 105,85 milioni
di  euro  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40,
comma 3, del decreto-legge 22 marzo  2021,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. 
                             Art. 4 bis 
 
Campagne  di  informazione  e  sensibilizzazione  sulla  vaccinazione
                anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro 
 
  1. Al fine di  garantire  il  piu'  elevato  livello  di  copertura
vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico,  i  soggetti  a
rischio, fino alla data di cessazione dello  stato  di  emergenza,  i
datori di lavoro pubblici e privati possono  promuovere  campagne  di
informazione e sensibilizzazione sulla necessita'  e  sull'importanza
della vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Le campagne di informazione  sono
dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto  e  al
contenimento della  diffusione  dell'infezione  da  SARS-CoV-2  negli
ambienti di lavoro. 
  2. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita'  previste
dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica. 
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo i datori di  lavoro
si avvalgono del medico competente nominato  ai  sensi  dell'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
81. 
                               Art. 5 
 
             Durata delle certificazioni verdi COVID-19 
 
  1.  All'articolo  9  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) (soppressa) 
    b) al comma 2, dopo la lettera c) e' inserita la seguente 
      «c-bis)   avvenuta   guarigione    da    COVID-19    dopo    la
somministrazione della  prima  dose  di  vaccino  o  al  termine  del
prescritto ciclo»; 
    c) al comma 3, terzo periodo, le parole «dal quindicesimo  giorno
successivo alla somministrazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dalla medesima somministrazione»; 
    d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis.  A  coloro  che  sono  stati  identificati  come   casi
accertati positivi al SARSCoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla
somministrazione della prima dose di vaccino, nonche' a  seguito  del
prescritto ciclo, e' rilasciata, altresi',  la  certificazione  verde
COVID-19 di cui al comma 2,  lettera  c-bis),  che  ha  validita'  di
dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.: 
                               Art. 6 
 
                     Misure urgenti per lo sport 
 
  1. Le somme trasferite alla societa' Sport e Salute  s.p.a  per  il
pagamento delle indennita'  per  i  collaboratori  sportivi  connesse
all'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 44  del  decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
luglio 2021, n. 106, non utilizzate,  sono  riversate,  in  deroga  a
quanto previsto dal comma 13 del suddetto articolo 44,  entro  il  15
ottobre  2021,  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere
riassegnate per il 50 per cento al  «  Fondo  unico  a  sostegno  del
potenziamento del movimento sportivo italiano » di  cui  all'articolo
1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il restante
50 per cento al fondo di cui all'articolo 1, comma 561,  della  legge
30 dicembre 2020, n. 178. 
                               Art. 7 
 
Servizio   di   assistenza   tecnica   per    l'acquisizione    delle
                    certificazioni verdi COVID-19 
 
  1. All'articolo 1, comma 621-bis, della legge 30 dicembre 2020,  n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni:  1.  Identico.  a)  al
primo  periodo:  1)  le  parole  «  La   competente   struttura   per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza  del
Consiglio dei  ministri  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  Il
Ministero della salute »; 2) dopo le parole « dalla legge  17  giugno
2021, n. 87  »,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «  ,  quale  servizio
supplementare  rispetto  a  quello  di   contact   center   reso   in
potenziamento del Servizio 1500-numero di pubblica utilita',  di  cui
all'articolo  1  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione  civile  dell'8  marzo  2020,  n.  645,  anche   ai   fini
dell'eventuale integrazione dei rapporti negoziali in essere »; b) al
secondo periodo, le parole  «  1  milione  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 4 milioni ». 
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma  1,  lettera  b),
pari a 3 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale  2021-  2023,
nell'ambito del programma « Fondi di  riserva  e  speciali  »,  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
                               Art. 8 
 
Disposizioni per lo svolgimento  di  attivita'  culturali,  sportive,
                        sociali e ricreative 
 
  1. Entro il 30 settembre 2021, il Comitato  tecnico-scientifico  di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3
febbraio  2020,  n.  630,  e  successive  modificazioni,   in   vista
dell'adozione di successivi provvedimenti normativi  e  tenuto  conto
dell'andamento   dell'epidemia,   dell'estensione   dell'obbligo   di
certificazione  verde  COVID-19  e  dell'evoluzione  della   campagna
vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza  e
protezione nei luoghi nei  quali  si  svolgono  attivita'  culturali,
sportive, sociali e ricreative. 
                             Art. 8 bis 
 
Disposizioni per lo svolgimento delle attivita'  teatrali  in  ambito
                     didattico per gli studenti 
 
  1. Per lo svolgimento delle attivita' teatrali in ambito  didattico
per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare,
con riferimento all'impiego delle certificazioni verdi  COVID-19,  si
applicano le disposizioni relative allo svolgimento  delle  attivita'
didattiche. 
                               Art. 9 
 
                    Disposizioni di coordinamento 
 
  1. All'articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge 22 aprile  2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.
87, le parole «e 9-bis» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  9-bis,
9-quinquies, 9-sexies e 9-septies ». 
                               Art. 10 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  Ai fini dell'immediata attuazione  delle  disposizioni  recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
                             Art. 10 bis 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle  regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
                               Art. 11 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento