Decreto sicurezza in sanità

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2024, n. 137

27 Novembre 2024
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Testo del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 230 del 1° ottobre 2024), coordinato con la legge di conversione 18 novembre 2024, n. 171 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonche’ di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria.». (24°06283)
(GU n.276 del 25-11-2024)
Vigente al: 25-11-2024
 
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )).
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1 – ((Modifiche agli articoli 583-quater e 635 del codice penale
 
01. All’articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «dette professioni» sono inserite le seguenti: «e servizi di sicurezza complementare in conformita’ alla legislazione vigente».))
1. All’articolo 635 del codice penale, dopo il ((terzo comma)) e’ inserito il seguente:
«Chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione ((delle condotte previste nell’articolo 583-quater, secondo comma)), distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ((mobili o immobili altrui)) ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto e’ commesso da piu’ persone riunite, la pena e’ aumentata.».

Art. 2 – Modifiche agli articoli 380((, 382-bis e 550)) del codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti:
«a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita’ ausiliarie ad essa funzionali previsto dall’articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale;
a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall’articolo
((635, quarto comma)), del codice penale;»;
b) all’articolo 382-bis, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. ((Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi’ nei)) casi di delitti non colposi per i quali e’ previsto l’arresto in flagranza, commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonche’ di chiunque svolga attivita’ ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attivita’, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non e’ possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumita’ pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio.».
((b-bis) all’articolo 550, comma 2, alinea, dopo le parole:
«635, terzo» sono inserite le seguenti: «e quarto».))

Art. 3 – Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorita’ interessate provvedono alle attivita’ ivi previste nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

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