Le “date”, dietro un apparente profilo di scarsa importanza, rivelano, con grande frequenza, elementi di forte suggestione e realtà
Ed, infatti, come possono passare inosservate due precise date: – il 19 aprile 2016 entrava in piena operatività il nuovo codice dei contratti pubblici (il d.lgs n. 50/2016), destinato non solo a sostituire il pregresso codice (il Codice De Lise, approvato con il d.lgs n. 163/2006), ma anche a rivoluzionarne la “filosofia di fondo”; – il 19 aprile 2019 (tre anni esatti dopo!) è entrato in vigore il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, meglio noto come “Decreto Sbloccacantieri“.
Trattasi di un decreto legge, intenzionalmente ed enfaticamente (come è ben possibile leggere in sede di premesse del provvedimento normativo d’urgenza) rivolto “a favorire la crescita economica e a dare impulso al sistema produttivo del Paese“.
Una finalità indubbiamente positiva e meritoria di ogni attenzione.
Il problema è che il Legislatore intende perseguire siffatta finalità attraverso “l’adozione di misure volte alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo connesso ai pubblici affidamenti, concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici“.
Ci risiamo: la semplificazione della disciplina dei contratti pubblici, quale finalità suprema, quale anche immancabile ritornello di ogni modificazione alla disciplina dei contratti pubblici.
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