Decreto Sbloccacantieri: ridefinizione delle soglie dell’art. 36 ed i rapporti tra esclusione automatica e l’interesse transfrontaliero dell’appalto (quale condizione che il RUP ora è tenuto a certificare)

Il decreto legge Sbloccacantieri introduce delle modifiche di rilievo nell’art. 36 ridisegnando le soglie con conseguente abrogazione delle disposizioni introdotte con la Legge di Bilancio n. 145/2018.

Stefano Usai 8 Maggio 2019
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Il decreto legge Sbloccacantieri introduce delle modifiche di rilievo nell’art. 36 ridisegnando le soglie con conseguente abrogazione delle disposizioni introdotte con la Legge di Bilancio n. 145/2018.

Nel dettaglio, come si legge nelle relazioni tecniche che accompagnano il decreto nel percorso verso la conversione in legge, l’articolo 1 del d.l., numero 1 della lettera f) modifica la lettera b) del comma 2 dell’art. 36 del codice con lo scopo – secondo il legislatore – di:
a)  snellire la procedura, richiedendo la previa consultazione solamente di 3 operatori anziché 10;
b)  elevare a 200.000 euro il limite superiore della classe di importo considerata, in modo da ampliare l’ambito di applicazione della procedura a tutti i lavori di importo inferiore a 200.000 euro (e, ovviamente, pari o superiore a 40.000 euro).

Un rinnovato “tecnicismo”

E’ bene ribadire che nel passaggio dalla norma della Legge di Bilancio (art. 1, comma 912) all’attuale comma 2, lett. b) dell’articolo 36,  – a ben valutare – si registra (oltre alla variazione della soglia fino a 200mila euro) un importante rinnovato tecnicismo attraverso il passaggio da un procedimento amministrativo dai non ben chiari contorni (e configurazione giuridica)  per cui l’affidamento sarebbe potuto avvenire mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici” (il riferimento all’affidamento diretto, evidentemente, risultava fuori luogo) ad una procedura chiaramente indicata (magari ancora misteriosa..).

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