Tra le disposizioni del Codice appalti modificate dal decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, figura anche l’articolo 80 recante la disciplina dei motivi di esclusione
di Massimo Gentile – Studio Legale Associato Gentile – Varlaro Sinisi – www.studiogvs.it
Tra le disposizioni del Codice dei contratti modificate dal decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, c.d. “Sbloccacantieri”, figura – e non poteva essere diversamente, attese le numerose problematiche interpretative correlate al poco chiaro tenore letterale della previgente previsione – anche l’articolo 80 recante la disciplina dei motivi di esclusione.
Una delle novità introdotte concerne la durata temporale della cause di esclusione di cui al comma 5 di detto articolo 80.
Ebbene, secondo il comma 10 bis, inserito dal decreto “Sblocca cantieri”, detta durata “è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza”.
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