Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti (G.U. 19/2/2021 n. 42)
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i commi 1126 e 1127 dell’art. 1 che disciplinano l’attuazione ed il monitoraggio del «Piano d’azione per la sostenibilita’ ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» al fine di integrare le esigenze di sostenibilita’ ambientale nelle procedure d’acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto 11 aprile 2008 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 2008, che, ai sensi di citati commi 1126 e 1127 ha approvato il «Piano d’azione nazionale per la sostenibilita’ ambientale dei consumi della pubblica amministrazione»;
Visto l’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal «Piano d’azione per la sostenibilita’ ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto 24 maggio 2012 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2012, con il quale sono stati adottati i «Criteri ambientali minimi per il servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene»;
Visto il decreto 18 ottobre 2016 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016, con il quale sono stati adottati i «Criteri ambientali minimi per il servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti»;
Ritenuto opportuno procedere alla revisione dei citati decreti 24 maggio 2012 e 18 ottobre 2016 in ragione del progresso tecnico e dell’evoluzione dei mercati di riferimento, che consentono di migliorare i requisiti di qualita’ ambientale dei servizi di pulizia e sanificazione nonche’ dei prodotti utilizzati per eseguire tali servizi e di perseguire pertanto, con maggiore efficacia, gli obiettivi ambientali connessi ai contratti pubblici relativi a tali categorie di forniture ed affidamenti;
Valutato che l’attivita’ istruttoria per la predisposizione dei nuovi Criteri ambientali minimi per il servizio di pulizia di edifici e di altri ambienti ad uso civile, per il servizio di pulizia e sanificazione di edifici e di altri ambienti ad uso sanitario, per la fornitura di detergenti per le pulizie ordinarie e straordinarie delle superfici, di detergenti per l’igiene personale e di prodotti in tessuto carta per l’igiene personale, e’ stata improntata al conseguimento di detti obiettivi ambientali e ha previsto un costante confronto con le parti interessate e con gli esperti e la condivisione con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, cosi’ come prevede il citato Piano d’azione;
Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all’allegato 1, parte integrante del presente decreto, per i seguenti servizi e forniture:
a) servizio di pulizia di edifici e di altri ambienti ad uso civile;
b) detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici;
c) detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici;
d) detergenti per l’igiene personale;
e) prodotti in tessuto carta per l’igiene personale.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all’allegato 2, parte integrante del presente decreto, per i seguenti servizi e forniture:
a) servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed altri ambienti ad uso sanitario.
Articolo 2 – Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) servizio di pulizia di edifici ed ambienti ad uso civile: attivita’ di rimozione dello sporco dalle superfici, inclusa la sanificazione laddove appropriato, svolta secondo determinate procedure ed essenzialmente mediante l’uso di soluzioni detergenti e di altri prodotti ausiliari, con o senza l’ausilio di macchine. Tale attivita’ e’ destinata a tutti gli ambienti interni ed esterni di edifici ad uso civile, ai treni, agli aeromobili, ai natanti, e agli ulteriori edifici o ambienti ad essi assimilabili (quali, ad esempio, caserme, case-famiglia, strutture detentive); b) detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici: detergenti multiuso, per pavimenti ed altre superfici, per finestre, per servizi sanitari e per le cucine da usare nelle pulizie effettuate in maniera continuativa;
c) detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici: prodotti ceranti, agenti impregnanti e protettivi, incluse le cere metallizzate; deceranti e decappanti; prodotti per moquette e tappeti; detergenti acidi forti per pulizie straordinarie; detergenti sgrassanti forti per pulizie straordinarie; prodotti di manutenzione dei mobili; prodotti di manutenzione per cuoio/pelle; prodotti per la manutenzione dell’acciaio inox; disincrostante per cucine e lavastoviglie; detersolventi; smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti da usare nelle pulizie piu’ profonde effettuate a cadenze prestabilite e nelle pulizie straordinarie svolte occasionalmente;
d) detergenti per l’igiene personale: saponi, sia in forma liquida che solida;
e) prodotti in tessuto carta per l’igiene personale: carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli da usare per l’igiene personale;
f) servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed ambienti ad uso sanitario: attivita’ di pulizia e successiva o contestuale attivita’ di riduzione e controllo dei microrganismi patogeni svolta anche mediante l’uso di disinfettanti secondo specifici protocolli stabiliti dalla struttura destinataria o stabiliti in condivisione con essa, in modo tale da garantire gli idonei livelli di qualita’ microbiologica.
Articolo 3 – Abrogazioni e norme finali
1. Il decreto 24 maggio 2012 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2012, e’ abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il decreto 18 ottobre 2016 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 novembre 2016, e’ abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Allegato 1
Clicca qui per consultare il documento nel suo formato originale
Allegato 2
Clicca qui per consultare il documento nel suo formato originale
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento