L’art. 25 del Correttivo reca delle modifiche all’art. 100 del Codice che disciplina i requisiti di ordine speciale con riferimento sia agli appalti di lavori che di servizi e forniture.
Attualmente, il comma 11 dell’art. 100 prevede che, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici, quale requisito di capacità economica e finanziaria, un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, e, quale requisito di capacità tecnica e professionale, di aver eseguito, nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.
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