Le tre sigle sindacali esprimono un giudizio sostanzialmente positivo, sottolineando come la riforma attuata stia andando nella giusta direzione di maggiore trasparenza e legalità, unitamente ad una maggiore qualificazione del settore (imprese e committenti), diritti e tutele del lavoro.
Tuttavia, ritengono che con il Decreto correttivo, si debbano recuperare alcune tematiche rimaste in sospeso o solo parzialmente affrontate.
In particolare:
Sotto soglia: le procedure negoziate con consultazione di un numero limitato di operatori economici sono possibili, per i lavori, fino a 1 mln di euro. La soglia è troppo alta. Siamo favorevoli ad un abbassamento a 500 mila euro, come contenuto nelle linee guida.
Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione del Bando: è indispensabile chiarire quale siano le casistiche di somma urgenza che rendono possibile attivare questo strumento per limitarne l’utilizzo in caso di oggettiva necessità.
Commissioni di Gara: abbassare la soglia di applicazione a 1mln di euro, e istituite velocemente l’Albo presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Concessioni Autostradali: esclusione di progettazione e manutenzione dal calcolo dell’80% – 20%.
Offerta Economicamente più Vantaggiosa: abbassare la soglia di utilizzo del massimo ribasso per i lavori (attualmente a 1 mln di euro). Stabilire il tetto massimo per punteggio economico per evitare un ritorno surrettizio al massimo ribasso.
Criteri di Aggiudicazione con il Massimo Ribasso: chiediamo di superare il criterio del massimo ribasso in tutte le gare di appalto.
Cabina di Regia: prevedere la partecipazione, a titolo consultivo, delle Organizzazioni Sindacali.
Distacco Transnazionale: inserire all’art. 30 del Codice degli Appalti, regolamentazione su distacco transnazionale e applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, la regolarità contributiva per garantire che i concorrenti europei operino in regime di concorrenza leale sul costo del lavoro.
Clausole Sociali: si ripropone di inserire la formulazione originaria “devono” in luogo di “possono”, in quanto l’inserimento delle clausole sociali nei bandi di gara non può essere lasciata alla discrezionalità delle stazioni appaltanti.
Congruità Contributiva: recuperare la verifica della congruità contributiva di cui al comma 16) art. 105, anche nell’ambito di quanto previsto all’art. 30.
ALLEGATO
Il testo integrale della memoria
Stefano Muccioli
Redazione Appalti&Contratti
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