Dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, un giudizio in chiaroscuro sul decreto correttivo al Codice
“Di questo testo – commenta Armando Zambrano Presidente del CNI – ci soddisfa la modifica del comma 8 dell’articolo 24 del Codice che finalmente ribadisce l’obbligatorietà della determinazione della base di gara attraverso i parametri di cui al dm 143/2013, successivamente confermati con il dm 17 giugno 2016. Con tale modifica finisce, con esito positivo, la lunga battaglia intrapresa dal CNI dopo l’abolizione delle tariffe prodotta nel 2012 dal governo Monti. Gli ingegneri si sono battuti fortemente, nel corso di questi anni, per l’applicazione del ‘decreto parametri’, ritenendo questa una norma di fondamentale importanza per la trasparenza e la corretta applicazione della procedura da porre a base di gara.
La definitiva consacrazione della obbligatorietà dei parametri per la determinazione del base d’asta apre anche la possibilità della reintroduzione della tariffa per le prestazioni rese nei confronti del privato. Sul tema, molto sentito dagli Ingegneri Italiani, il CNI sta lavorando per superare il provvedimento di abolizione delle tariffe professionali e la reintroduzione di parametri di riferimento abbinate a definiti standard delle prestazioni professionali”.
“Per contro – prosegue Zambrano – dobbiamo evidenziare che le modifiche apportate all’articolo 59 del Codice di fatto riaprono le porte all’Appalto Integrato, in palese contrasto con la delega attribuita dal Parlamento al Governo. Se fosse confermato il testo dell’articolo 24 del Correttivo di fatto sparirebbe uno dei principi cardine del Nuovo Codice e cioè la distinzione tra progettazione ed esecuzione. Naturalmente su questo secondo aspetto esprimeremo nelle consultazioni previste la nostra forte avversità”.
Sull’argomento si esprime anche Michele Lapenna, Consigliere tesoriere del CNI con delega ai LL.PP. “Il grande numero di modifiche apportate al Dlgs 50/2016 – afferma – più di duecento su un testo di soli 220 articoli, sottolinea un transitorio assolutamente non rispettoso della delega. Di positivo, oltre alla modifica della norma primaria per l’obbligatorietà della base d’asta, ci sono l’armonizzazione del testo agli atti attuativi emanati o emanandi di ANAC e Ministero per quanto attiene al RUP, ai livelli di progettazione e alle commissioni giudicatrici, oltre alla previsione dell’obbligatorietà del collaudo per opere di importo superiore al milione di euro. Di negativo c’è il rischio di aprire alla reintroduzione dell‘Appalto Integrato e la mancanza nel testo di un riferimento, previsto nel 163/2006, all’obbligatorietà del contributo integrativo per le Società di Ingegneria che rischia di creare una disparità tra gli operatori del mercato dei SIA”.
COMUNICATO STAMPA
Roma 13 febbraio 2017
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Il testo del decreto correttivo al nuovo codice appalti
Schema di decreto correttivo al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
SPECIALE DECRETO CORRETTIVO A cura dei Appalti&Contratti |
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