Il pagamento integrale avvenuto direttamente al dipendente conduce alla responsabilità erariale per la parte non versata all’Ente.
La Corte dei conti del Veneto (sentenza n.100/2023) ha, pertanto, condannato per danno erariale, pari al 50% dei compensi percepiti sia le amministrazioni che ne avevano affidato e liquidato per intero i compensi per l’incarico effettuato dal dipendente pubblico a ciò autorizzato, sia il medesimo dipendente (anche se non evocato dalla Procura) in qualità di soggetto percettore che aveva l’obbligo di riversare l’eccedenza ricevuta con riduzione dell’addebito a fronte dell’inerzia dell’Ente che lo aveva autorizzato che nulla ha richiesto quale importo da restituire. I giudici contabili, successivamente, riunite le responsabilità in capo al dipendente pubblico, ha condannato quest’ultimo per gli altri collaudi effettuati senza la prescritta preventiva autorizzazione dell’ente di appartenenza.
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