La proroga nei contratti pubblici rappresenta un evento temporaneo ed eccezionale, tenuto conto che la regola generale impone l’espletamento di una nuova gara.
Nel caso, pertanto, di continue proroghe verso gli stessi soggetti, i responsabili dei servizi, unitamente al Sindaco e agli assessori, rispondono del principio di violazione della concorrenza, con un danno erariale quantificato in via equitativa pari alla differenza di prezzo che l’ente avrebbe pagato in caso di affidamento dei servizi mediante gara, secondo i prezzi dettati nel tempo dal mercato di riferimento.
Con queste motivazioni la Corte dei conti dell’Umbria (sentenza n. 11/2024) ha condannato i responsabili dei servizi, il Sindaco e la giunta comunale per il danno erariale causato al proprio ente di appartenenza.
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Danno erariale per continue proroghe dell’affidamento diretto
A cura di Vincenzo Giannotti
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