Mancato avviso di revoca dell’aggiudicazione della gara
di Vincenzo Giannotti
Il responsabile del procedimento, nonché il responsabile del settore competente, rispondono di danno erariale in caso di omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione di un servizio, in considerazione della specifica competenza demandata agli organi gestionali di conformare la propria attività alle disposizioni legislative, mentre l’esecuzione di scelte discrezionali degli organi amministrativi, ancorché illegittime, esentano i responsabili per i danni eventualmente prodotti per gli atti da loro compiuti.
Tali sono le conclusioni cui è pervenuta la Corte dei conti, Seconda Sezione Centrale di Appello, con la sentenza 6 febbraio 2018, n. 52.
I fatti di causa
I giudici contabili di prima istanza avevano condannato il responsabile del procedimento e il responsabile del settore al danno erariale derivato dalla revoca dell’aggiudicazione, in assenza del previsto avvio del procedimento da comunicare all’impresa aggiudicataria, oltre al danno della mancata stipula del contratto così come stabilito dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale.
Il danno posto a carico dell’amministrazione, era pari al 5% del valore del contratto, cui andava aggiunte le spese legali ed altri oneri posti a carico dell’amministrazione soccombente.
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