Il mancato adeguamento annuale delle tariffe inerenti agli oneri di urbanizzazione e ai contributi sul costo di costruzione, in conformità alle variazioni ISTAT, come imposto dalla normativa vigente, costituisce un comportamento caratterizzato da “grave negligenza” che viola i doveri istituzionali e gli obblighi normativi, con conseguente pregiudizio per l’ente pubblico.
Tale condotta determina un danno erariale irreversibile perché preclude la riscossione dei maggiori importi spettanti all’ente.
L’attivazione dei cosiddetti “controlli interni”, di cui all’art. 147 e ss. Del d.lgs. 267/2000, costituisce, a tal fine, uno strumento utile per garantire un minimo di vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di aggiornamento tariffario e pertanto consente di evitare l’insorgenza di un danno erariale.
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