Il codice dei contratti stabilisce che per tutti i contratti pubblici, compresi quelli di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, l’affidamento deve “svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia (…) libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, (…) pubblicità”.
In caso di un affidamento diretto di un contratto, pur in presenza di una situazione particolare (evento sisma), si realizza un danno erariale (c.d. danno alla concorrenza) in considerazione della violazione delle regole della concorrenza che determinerebbe tanto una lesione degli interessi dei partecipanti alla gara per l’acquisizione di quote di mercato, quanto una perdita della possibilità, per l’amministrazione, di scegliere tra le migliori offerte, con conseguente spreco di risorse pubbliche.
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