L’inerzia all’evasione della richiesta ha, infatti, generato un contenzioso le cui spese di soccombenza non possono che essere a lui ascrivibili.
Con queste motivazioni la Corte dei conti per la Campania (sentenza n. 135/2023) ha condannato per danno erariale l’importo inutilmente pagato dall’Ente locale per le spese legali corrisposte a seguito della soccombenza nel giudizio amministrativo attivato dal consigliere, mentre non ha ritenuto addebitabili le spese per la difesa in giudizio essendo stata la decisione rimessa ad altro organo (la giunta comunale).
Il fatto
Alcuni consiglieri comunali hanno chiesto l’accesso ad alcuni atti dell’Ente inviando specifica nota al segretario comunale ex art. 43 TUEL con indicazioni del protocollo richiesto. In risposta il segretario chiedeva una integrazione con riferimento all’oggetto.
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