Le conclusioni contenute nella sentenza 22 settembre 2020, n. 269 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana
La vicenda
Il responsabile dei lavori pubblici di un Comune ha proceduto all’affidamento di un contratto di appalto di lavori pubblici, a seguito di procedura negoziata, estesa a dieci ditte, per la realizzazione del primo lotto funzionale dei lavori di costruzione di una nuova scuola.
L’aggiudicazione è stata disposta con un ribasso dell’8,54% sull’importo posto a base di gara.
A seguito di sottoscrizione del contratto e l’inizio dei lavori, la società aggiudicataria ha richiesto al Tribunale, inizialmente l’attivazione della procedura di concordato preventivo con continuità aziendale e, successivamente, la modifica del concordato in concordato liquidatorio, con sospensione di 60 giorni delle attività lavorative. Dopo la sospensione dei lavori, la società appaltatrice chiedeva al Tribunale l’autorizzazione allo scioglimento del contratto, per impossibilità alla continuazione dei lavori, da cui riceveva la relativa autorizzazione.
Alla decisione del Tribunale seguiva la deliberazione di giunta comunale che prendeva atto del provvedimento del Tribunale, autorizzante lo scioglimento del contratto d’appalto sottoscritto dal Comune con la ditta aggiudicataria, disponendo che i lavori di completamento del primo lotto di opere e quelli successivi di realizzazione del secondo lotto fossero affidati, con urgenza, mediante nuove procedure di gara, demandando l’Ufficio Tecnico a predisporre i necessari provvedimenti per l’attuazione.
La seconda ditta, della originaria graduatoria, prendendo atto della dichiarazione di fallimento della società aggiudicataria, si proponeva agli stessi patti e condizioni della precedente aggiudicataria di eseguire e completare i lavori in conformità all’art. 140 d.lgs. n. 163/2006.
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