Si conclude così l’ultima fase del regime transitorio (prevista dal I luglio fino al 31 dicembre 2023) con l’applicazione, per tutte le procedure di affidamento, delle disposizioni contemplate dall’art. 225, comma 1, ultimo periodo (regime di pubblicità legale nei contratti pubblici), comma 2 (attività riguardanti il ciclo di vita dei contratti pubblici e rientranti nell’ecosistema di approvvigionamento digitale) e, infine, comma 3 (utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da parte delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate).
Il comunicato dell’ANAC del 12 dicembre scorso (“Dal 1° gennaio appalto pubblico tutto in digitale: cosa cambia e come ci si deve preparare”) ha già fornito alcune prime indicazioni per la transizione verso l’integrale digitalizzazione del ciclo dell’appalto.
È ora imminente anche la pubblicazione di un comunicato congiunto MIT-ANAC (indispensabile per assicurare l’univocità e l’esaustività delle indicazioni offerte alle stazioni appaltanti e operatori economici) al fine di individuare le attività che devono essere realizzate in via preliminare per poter operare in modalità digitale e chiarire alcuni aspetti applicativi relativi al passaggio ai nuovi sistemi.
L’applicazione della disciplina riferita alla digitalizzazione richiede alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti la necessità di cambiare le modalità di svolgimento delle procedure di gara, imponendo loro, in primo luogo, l’utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili.
Infatti, in ossequio agli articoli 25 e 26 del codice, per tutti gli affidamenti sopra e sottosoglia, a partire dal primo gennaio 2024, dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, come modificato in data 14/11/2023). Le amministrazioni dovranno assicurarsi che la piattaforma o le piattaforme in uso abbiano avviato e concluso il processo di certificazione secondo lo schema operativo pubblicato sul sito di AGID, al fine di svolgere le attività di cui all’articolo 22, comma 2 del Codice. In caso negativo, entro il medesimo termine, dovranno procurarsi la disponibilità di una o più piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, tra quelle iscritte nell’elenco di cui dall’articolo 26, comma 3 del Codice, gestito da ANAC. Nell’ambito di detto elenco sono presenti sia i soggetti titolari di piattaforme, pubblici e privati, sia i gestori delle stesse.
In alternativa, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale potranno avvalersi delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da Regioni o Province autonome (articolo 25, comma 3).
Dal 1° gennaio 2024, tali piattaforme devono essere utilizzate anche per la redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; la trasmissione dei dati e documenti alla Banca Dati ANAC; l’accesso alla documentazione di gara; la presentazione del Documento di gara unico europeo; la presentazione delle offerte; l’apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara; il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.
Con l’entrata in vigore delle nuove norme all’inizio del 2024, come osservato dall’ANAC; si registra anche un’altra novità rilevante: sarà pienamente operativo il Fascicolo virtuale dell’operatore economico predisposto da ANAC, strumento per l’accesso alle informazioni riguardanti un operatore economico per la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici e l’assenza di cause di esclusione (casellario giudiziale, certificati antimafia, regolarità fiscale e contributiva, eccetera). I dati e i documenti contenuti nel fascicolo, che l’operatore economico può inserire attraverso apposite funzionalità, verranno aggiornati automaticamente dagli enti certificatori (Ministero della Giustizia, Ministero dell’Interno, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate etc,) attraverso l’interoperabilità, potranno essere consultati dalle stazioni appaltanti e riutilizzati in tutte le procedure di affidamento a cui uno stesso operatore economico partecipa.
Sempre a partire dal 1° gennaio 2024, nell’ambito del sistema di digitalizzazione, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici renderà disponibili, mediante interoperabilità, i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per garantire l’assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 28 del Codice.
A garantire la pubblicità degli atti di gara sarà ANAC, con la sua Banca Dati, mediante la trasmissione delle informazioni all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea. Gli effetti giuridici degli atti pubblicati decorreranno dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La documentazione di gara sarà resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali e i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e rimarrà costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Al fine di consentire il graduale passaggio ai nuovi sistemi, il 31 dicembre 2023 saranno modificate le condizioni di utilizzo del sistema Simog e sarà dismesso il servizio SmartCIG. A decorrere dal 1° gennaio 2024 sarà attivata da ANAC la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) che interopererà con le piattaforme di approvvigionamento digitali utilizzate dalle stazioni appaltanti per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, tra cui il rilascio del CIG per le nuove procedure di affidamento e l’assolvimento degli obblighi di pubblicità in ambito comunitario e nazionale nonché degli obblighi di trasparenza.
La richiesta di CIG per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 01/01/2024, avverrà attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Sarà probabilmente prevista una modalità transitoria mediante SIMOG per le procedure avviate in prossimità del 31 dicembre 2023.
Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono chiamati ad un enorme impegno per consentire un’evoluzione – non solo tecnologica, ma soprattutto culturale – nella gestione dei contratti pubblici. Fondamentale rimane però il supporto effettivo di ANAC e MIT per consentire una transizione il più possibile lineare verso la nuova dimensione digitale degli appalti. Attendiamo dunque con trepidazione le prime indicazioni operative contenute nel Comunicato MIT-ANAC di imminente pubblicazione.
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