Una delle maggiori criticità del Decreto Legge Semplificazioni (D.L. n. 76 del 16.07.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16.07.2020) è costituita dalla nuova formulazione dell’art. 80 comma 4 del D.lgs. 50/2016 (di seguito “Codice”). Tale norma, come modificata dall’art. 8 comma 5 n. 5 lett. B) del Decreto Legge, prevede che “un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo”.
L’esclusione può essere disposta non più soltanto in caso di violazioni definitivamente accertate ma anche nel caso in cui l’operatore non abbia adempiuto ad obblighi tributari o contributivi non ancora definitivamente accertati.
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