Nel caso in esame era avvenuto che la legge di gara prevedesse come degli 80 punti destinati all’offerta tecnica ben 65 fossero attribuiti mediante criteri cd “on/off”. In buona sostanza, la gran maggioranza del punteggio tecnico in palio sarebbe stato assegnato a profili in merito ai quali i singoli concorrenti avrebbero semplicemente dovuto indicare se intendevano offrire o meno quella determinata prestazione.
Tale metodologia di attribuzione del punteggio conduce tuttavia ad un evidente “appiattimento” della valutazione tecnica, la quale nella sostanza si limita a registrare quanto dichiarato dai singoli concorrenti. Quanto a questi ultimi poi è evidente che, al fine dell’ottenimento del massimo punteggio tecnico, tutti saranno portati ad offrire la totalità delle prestazioni premiate, così da non concedere alcun vantaggio ai competitors.
Il risultato di una simile impostazione della lex specialis, è una procedura di gara in cui l’elemento tecnico sarà premiato in modo identico per tutti i concorrenti, i quali otterranno il massimo dei punti tecnici in palio. Corollario di tale situazione, è che, nei fatti, la procedura verrà aggiudicata all’impresa che avrà offerto il ribasso più elevato.
Sulla scorta di simili riflessioni, la Terza Sezione del Tar capitolino con la sentenza n.14749 del 23 dicembre 2019 ha annullato la procedura di gara poiché il metodo utilizzato dalla stazione appaltante, ha avuto la funzione di “svilire” l’elemento tecnico delle offerte a tutto vantaggio di quello economico. In altre parole, la legge di gara ha surrettiziamente snaturato il criterio di aggiudicazione che da quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa si è tramutato di fatto in quello del prezzo più basso. Il tutto violando apertamente le norme poste a presidio della materia e che prevedono, nel caso di servizi ad alta intensità di manodopera, l’obbligatorietà del ricorso al criterio dell’oepv.
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