I criteri di valutazione delle offerte possono riguardare anche elementi di carattere soggettivo che consentano di apprezzare meglio i contenuti dell’offerta e valorizzare caratteristiche ritenute meritevoli

Commento alla sentenza TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 19 marzo 2018, n. 80

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Nel quadro normativo del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016,  alla luce di quanto specificato dall’art. 95 di tale Codice e dalle Linee Guida n. 2 dell’ANAC, deve ritenersi definitivamente superata la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione, sicché nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili di carattere soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta e di valorizzare caratteristiche ritenute particolarmente meritevoli.

Il TAR Parma è intervenuto di recente a dirimere una controversia attinente all’esperimento di una procedura di gara ex art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2018, n. 50 e s.m.i. (recante, come noto, il nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione di tutti gli automezzi in dotazione dell’Amministrazione.

Nella specie, il bando di gara è stato impugnato tra l’altro per violazione dell’art. 95 del suddetto Codice dei contratti pubblici, essendo stati previsti criteri di valutazione delle offerte concernenti anche elementi non oggettivi ma soggettivi, quali quelli (indicati alle lettere B e C del progetto per l’esecuzione del servizio di che trattasi) rappresentati dalla copertura territoriale da parte delle officine e dai curricula dei manutentori e così specificati nella lex specialis di gara:

  • “per il criterio B – “Copertura territoriale per un’ottimale erogazione dei servizi previsti con riferimento alle diverse tipologie di prestazioni. Ai fini della valutazione dovranno essere prodotte obbligatoriamente per l’attribuzione del punteggio copia dei precontratti o contratti stipulati con le diverse officine, se non gestite direttamente”;
  • per il criterio C – “Curricula dei manutentori che verranno utilizzati. Verranno valutati sia gli elementi connesse alla formazione che all’esperienza lavorativa maturata”.

Ciò posto, mezzo della pronuncia in esame il TAR adito ha respinto il ricorso suddetto, argomentando la propria statuizione come di seguito:

“I suddetti criteri si riferiscono a caratteristiche del progetto e non attengono a requisiti soggettivi del concorrente, essendo evidente che non vi è necessaria identità tra le officine che assicurano l’intervento e il soggetto che partecipa alla gara.

A tale riguardo l’art. 95, comma 6, lett. e) e g) del d.lgs. 50/2016, tra i criteri oggettivi sulla cui base possono essere valutate le offerte economicamente più vantaggiose, menziona “l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato (…) qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto” (lett. e) e “le condizioni di consegna o di esecuzione”.

La copertura territoriale e i curricula dei manutentori certamente sono connessi all’oggetto dell’appalto ed all’obiettivo che si pone la Stazione Appaltante di assicurarsi un servizio capillarmente diffuso sul territorio per una più efficiente e rapida manutenzione dei veicoli. (…).

I suddetti criteri rientrano nel perimetro segnato dalle linee guida n. 2 di ANAC di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” (vedi Delibera 21 settembre 2016 n. 1005), in particolare ove l’Autorità evidenzia che “con l’elenco di cui all’art. 95, viene definitivamente superata la rigida separazione tra i requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la materia della contrattualistica pubblica. Nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili di carattere soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta e di valorizzare caratteristiche (…) ritenute particolarmente meritevoli”.

È stato in tal modo ritenuto che detti criteri di valutazione delle offerte possano rientrare a pieno titolo tra quelli ammissibili ai sensi delle disposizioni sopra richiamate.

Documenti collegati

  • TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I del 19 marzo 2018, n.80
    Contratti pubblici- Criteri di valutazione- Art. 95, comma 6, lett. e) e g) del d.lgs. 50/2016- Criteri oggettivi sulla cui base possono essere valutate le offerte economicamente più vantaggiose-Linee guida n. 2 di ANAC di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” – Viene definitivamente superata la rigida separazione tra i requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la materia della contrattualistica pubblica

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