Criteri di selezione generici: il bando di gara non va impugnato immediatamente se i requisiti non sono escludenti per l’interessato

Commento al Consiglio di Stato, Sez. III, 14.5.2020, n. 3080

Antonio D’Agostino 29 Maggio 2020
Modifica zoom
100%

Nella sentenza in disamina il Consiglio di Stato si sofferma su un principio oggetto di numerosi precedenti nel panorama della giurisprudenza amministrativa.

Nella controversia era in contestazione il fatto che la stazione appaltante non avesse opportunamente graduato i criteri per l’attribuzione dei punteggi in su-criteri specifici né specificato un fatturato minimo quale requisito di ammissione. Si affermava quindi la genericità dei criteri di formulazione dell’offerta tecnica e dei requisiti minimi di partecipazione, poiché previsti mediante mero richiamo ai criteri di cui all’articolo 83 del d.lgs n. 50 del 2016.

Al riguardo ha affermato il Supremo Consesso che se i criteri di valutazione o ponderazione del punteggio sono indeterminati, la giurisprudenza esclude un onere di immediata impugnazione del bando, stante la natura non escludente delle previsioni in questione, le quali non solo non impediscono la partecipazione degli operatori del settore ma neppure predeterminano alcun esito vincolato della selezione valutativa, che possa ritenersi, ex post, meramente confermativo e ricognitivo di una lesione già in precedenza predeterminata e certa (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 2602/2018 e n.173/2019; id., sez. III, n. 3595/2016 e n. 3434/2018).

Questa conclusione troverebbe conferma, nel percorso seguito dal Supremo Consesso, nel dato normativo per cui la preventiva obbligatoria individuazione nella lex specialis di gara di sub-criteri di valutazione non risulta affatto obbligatoria non risultando in proposito una specifica prescrizione nell’art 86 del codice dei contratti pubblici o nelle linee guida n. 2 dell’ANAC approvate nell’anno 2016 (aggiornate con delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018), recanti indicazioni operative relativamente al procedimento di aggiudicazione della gare pubbliche sulla base del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Dette linee guida, infatti, con riguardo alla valutazione degli elementi qualitativi della componente tecnica dell’offerta (punto V), si limitano a prevedere l’opportunità che nel bando di gara vengano indicati gli elementi o i criteri che saranno valorizzati per l’apprezzamento degli elementi e delle caratteristiche delle soluzioni tecniche proposte dai concorrenti.

La previsione di sub-criteri o sub-punteggi risulta indicata, come mera facoltà riservata alla stazione appaltante, all’art. 95, comma 8, del codice dei contratti pubblici; ne deriva che il mancato esercizio di detta facoltà non può costituire, in sé, indice di illegittimità della lex specialis della procedura di gara.

Ciò non toglie, precisa il Consiglio di Stato, che un’articolazione incongrua, del tutto deficitaria o eccessivamente lasca dei riferimenti tecnici e valutativi, possa essere censurata dai concorrenti in gara, sempre, tuttavia, unitamente all’impugnazione dell’atto conclusivo della procedura, essendo questo il momento concretizzante l’effetto lesivo conseguente al limite disfunzionale embrionalmente presente nella legge di gara.

Documenti collegati

Consiglio di Stato, sez. III, 14 maggio 2020 n. 3080
Contratti pubblici-Bando di gara- Criteri di valutazione – La giurisprudenza esclude un onere di immediata impugnazione del bando, stante la natura non escludente delle previsioni in questione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento