Entra in vigore in questi giorni di fine estate il Decreto 28 marzo 2018 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica”, pubblicato in GURI il 28 aprile 2018.
Il provvedimento completa le previsioni in materia, definendo i CAM per il servizio di illuminazione. Le previsioni del Legislatore vanno ad aggiungersi ai criteri di cui al Decreto 27 settembre 2017 “Acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l’acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l’affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica“, per quel che riguarda le sorgenti luminose e gli apparecchi di illuminazione che vengono installati nel corso del servizio. Un ulteriore CAM che presenta punti di contatto con quello in oggetto è il Decreto 7 marzo 2012 relativo ad “Affidamento di servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento”, per le parti in cui affronta il tema dell’affidamento del servizio di illuminazione (benché in tal caso si tratti di spazi interni).
La tipologia di appalti cui fanno riferimento i Decreti citati è di notevole interesse, poiché secondo le stime ministeriali, la sostituzione di tutti i vecchi impianti di illuminazione pubblica porterebbe un possibile risparmio economico di circa 500 milioni di euro l’anno per gli enti locali, nonché una riduzione consistente dei consumi energetici e delle emissioni di gas serra.
Le stazioni appaltanti hanno ora a disposizione puntuali indicazioni per l’acquisizione:
- di sorgenti luminose;
- degli apparecchi che le contengono;
- dell’attività di progettazione degli impianti;
- del servizio di illuminazione pubblica.
Rispetto all’ultimo elemento, il Legislatore specifica che per gestione degli impianti di illuminazione pubblica si intende:
- conduzione (come definita al cap. 3.3.5.1) degli impianti di illuminazione;
- manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa (come definite al cap. 3.3.5.2) degli impianti di illuminazione;
- verifica periodica, con cadenza prestabilita a seconda del livello prescelto (così come definito al cap. 3.3.5.3) degli impianti di illuminazione.
Inoltre, il servizio può comprendere:
- la fornitura di energia elettrica per l’alimentazione degli impianti di illuminazione pubblica ed eventualmente per l’alimentazione degli impianti di segnaletica luminosa;
- un censimento, se non esistente, almeno di livello 2 (vedi SCHEDA 2) degli impianti di illuminazione pubblica a cura del fornitore;
- la definizione di un progetto definitivo (così come specificato nella SCHEDA 10) ovvero esecutivo (così come specificato nella SCHEDA 11) degli interventi di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica e la eventuale realizzazione dei lavori previsti da un progetto esecutivo (così come specificato nella SCHEDA 11) degli interventi di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica, laddove ricorrano i casi previsti dall’art. 59, comma 1 e 1 bis del codice dei contratti pubblici;
- altre attività inerenti la conduzione o la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica aggiuntive rispetto a quanto già indicato;
- la gestione degli impianti di segnaletica luminosa.
Il Decreto suddivide le possibili categorie di intervento in 5 aree:
La norma si conclude poi con un pacchetto di schede tecniche, una vera e propria linea guida operativa composta da tabelle da compilare e parti descrittive in grado di semplificare enormemente l’applicazione delle previsioni in questo ambito.
I CRITERI MINIMI AMBIENTALI NEGLI APPALTI PUBBLICI |
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