Criteri ambientali minimi: commento al DM 24 maggio 2016

9 Giugno 2016
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È stato pubblicato in GU Serie Generale n. 131 del 7-6-2016 il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 maggio 2016, che interviene rispetto alle previsioni di cui all’articolo 34 Comma 3 del nuovo codice appalti (decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50).

Come previsto dal comma citato, il Decreto disciplina, per le categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli usi finali di energia, un aumento progressivo della percentuale del 50% del valore a base d’asta a cui è obbligatorio applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi (CAM).

Per completezza di informazione, si ricorda che i CAM sono strumenti operativi emanati in questi anni per conformarsi alle previsioni del Piano d’Azione nazionale sugli acquisti verdi pubblici (PAN GPP ex D.lgs. 135/08 come modificato dal DM 10 aprile 2013).

La rapidità con cui il presente atto è stato emanato è un’ulteriore conferma della convinzione del Legislatore nel procedere con questo approccio, pionieristico rispetto agli altri Stati Membri ed alla stessa Commissione europea, che ad oggi si limita ad includere il GPP tra le azioni volontarie delle PA per contribuire al completamento del percorso verso l’economia circolare (Piano d’azione per l’economia circolare COM(2015) 614). La scelta portata avanti nel nostro Paese potrebbe portare l’Italia ad avere entro il 2020 un sistema di public procurement integralmente permeato dalle valutazioni relative alla sostenibilità ambientale.

Nello specifico, il DM 24 maggio fa riferimento ai seguenti affidamenti:

a) servizi di pulizia, anche laddove resi in appalti di global service, e forniture di prodotti per l’igiene, quali detergenti per le pulizie ordinarie, straordinarie;
b) servizi di gestione del verde pubblico e forniture di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione;
c) servizi di gestione dei rifiuti urbani;
d) forniture di articoli di arredo urbano;
e) forniture di carta in risme e carta grafica.

I nuovi riferimenti minimi con le relative tempistiche sono i seguenti:

– 62% dal 1° gennaio 2017;
– 71% dal 1° gennaio 2018;
– 84% dal 1° gennaio 2019;
– 100% dal 1° gennaio 2020.

Restano confermati al 31 dicembre 2016 le attuali disposizioni e la possibilità di incrementi percentuali superiori a quelli disciplinati dal decreto in oggetto.

Rispetto alle tipologie di appalto inizialmente citate al Comma 2 dell’articolo 18 della L. 221/2015, l’elenco di cui al Decreto in oggetto non include la fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro, i prodotti tessili e gli arredi per ufficio, oltre alla ristorazione collettiva e derrate alimentari.

Per quest’ultima vi è un riferimento a parte, contenuto nelle disposizioni di cui all’articolo 144 del D.lgs. 50/2016, mentre per le altre si possono avanzare due ipotesi: il mercato di riferimento non è in condizione di mettere a disposizione un quantitativo di prodotti eco-sostenibili sufficiente a superare le attuali previsioni, oppure il ministero si riserva l’emanazione di un ulteriore atto normativo nel breve periodo.

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