L’art. 97 disciplina le “offerte anormalmente basse”, e stabilisce i criteri in base ai quali la SA determina la soglia in corrispondenza della quale (ed oltre la quale) l’offerta deve essere considerata come “anomala”, ossia non idonea, a causa dell’esiguità del prezzo, ad essere considerata come sufficientemente seria ed attendibile.
Tale soglia non viene predeterminata dalla SA; essa viene stabilita solo a seguito delle offerte presentate.
Può accadere quanto segue: dopo che la SA ha determinato la soglia di anomalia, un concorrente, che inizialmente era stato escluso dalla procedura, viene riammesso a partecipare, o per effetto di una successiva valutazione della stessa SA, la quale ha ritenuto che l’esclusione sia stata illegittima, oppure a seguito di una sentenza, la quale abbia accolto il ricorso del concorrente escluso.
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