Restringe indebitamente la concorrenza la delibera con cui la Regione limita l’attribuzione di contributi a ristoro per i danni da emergenza COVID-19, ponendo il doppio requisito per le imprese che abbiano non soltanto la loro sede operativa, ma anche la sede legale nel territorio della Regione.
Con segnalazione AS1727 pubblicata nel Bollettino n. 13 del 29 marzo 2021, l’AGCM ha comunicato l’impugnazione davanti al competente TAR della delibera di Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia del 13 novembre 2020, n. 1718 (e di ogni altro atto ad esse presupposto, connesso e conseguente, tra cui il decreto di approvazione ed Elenco finale delle domande ammesse a contributo), con cui veniva subordinata l’ammissione degli operatori economici al contributo una tantum e a fondo perduto previsto dalla Regione come sostegno per i danni prodotti dal Covid-19, al soddisfacimento di un doppio requisito su base territoriale, relativo alla presenza, nel territorio della Regione, non solo della sede operativa, ma anche della sede legale del richiedente.
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